COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURAFEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE FEDERICO CRESCE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURAFEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE FEDERICO CRESCENZI E DELLA SOCIETA’ ASD STELLA POLARE
La Procura Federale con nota del 1 aprile deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Presidente Federico Crescenzi per violazione degli articoli 5 comma 1 e 4 e degli articoli 1 e 3 del CGS, per avere mediante dichiarazioni rese al termine della gara Stella Polare – Segni del 19-10-2008, campionato Juniores, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, dell’intera classe arbitrale e dell’Istituzione federale nel suo complesso. La società veniva deferita per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 CGS, per le violazioni ascritte al suo presidente. La Procura riferiva che il Crescenzi, in tali circostanze, aveva adombrato dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni dell’arbitro e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Stella Polare e, quindi, ad influire sulla correttezza dello svolgimento del campionato di competenza. La Commissione Disicplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire memoria difensiva il presidente deferito che negava nella maniera più assoluta di aver mai rilasciato le dichiarazioni addebitategli. Aggiungeva altresì di non aver richiesto la smentita delle frasi a lui attribuite in quanto non era mai venuto a conoscenza di tale pubblicazione prima della notifica del deferimento. Aggiungeva alla memoria una lettera di smentita inviata, dopo la notifica del deferimento, al responsabile del sito internet su cui erano apparse le dichiarazioni e la replica dello stesso gestore il quale affermava di aver ricevuto le dichiarazioni a mezzo di un fax di cui però non aveva mantenuto copia e di non avere all’epoca richiesto alcuna conferma della veridicità del documento e della effettiva provenienza dello stesso. Alla riunione partecipava, oltre al rappresentante della Procura, il presidente Crescenzi che ribadiva integralmente quanto già dedotto nella memoria e che il fax inviato al sito internet era assolutamente apocrifo. La Procura Federale chiedeva l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione agli stessi delle seguenti sanzioni: per il presidente Crescenzi 3 mesi di inibizione e per la società Stella Polare € 500,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti posti a presupposto del deferimento non siano stati provati. Nell’incarto trasmesso dalla Procura è possibile rinvenire soltanto la copia delle pagine del sito internet su cui sono comparse le dichiarazioni attribuite al presidente Crescenzi. Non risultano esperiti altri accertamenti, nemmeno una audizione del deferito in sede istruttoria, il che rende non provata l’autenticità delle dichiarazioni in presenza di una formale contestazione del presunto autore. Va aggiunto che le dichiarazioni rese dal gestore del sito internet non aggiungono elementi all’impianto accusatorio mentre, obiettivamente, portano argomenti alla tesi difensiva nella parte in cui confermano di aver ricevuto le dichiarazioni a mezzo fax, strumento anonimo ed utilizzabile da chiunque anche sotto mentite spoglie, e di non aver effettuato, colpevolmente, alcun riscontro sulla veridicità e della provenienze delle stesse. Infine non può nemmeno addebitarsi al deferito l’assenza di smentita in quanto la pubblicazione è avvenuta esclusivamente su di un sito internet che, seppur abbastanza noto nell’ambiente sportivo, non può ritenersi uno strumento a diffusione tale da far presumere la conoscenza da parte del deferito.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere i deferiti da ogni addebito. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio.
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