COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL’A.S.C. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO LE DECISIONI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL’A.S.C. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 26-5-2009 IN MERITO ALLA GARA PRO CALCIO SABINA – SETTEBAGNI PLAY OUT DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE del 24 maggio 2009
Con ricorso presentato ritualmente e nei termini la ASC Settebagni
Calcio Salario ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale il Giudice di
primo grado aveva dichiarato il ricorso inoltrato dalla medesima società
inammissibile. Va premesso che nella delibera impugnata il Giudice aveva
rilevato che il reclamo spedito per raccomandata, preceduto da un preannuncio
spedito a mezzo fax il 25 maggio 2009, era pervenuto il 26 maggio 2009 e quindi
tardivamente rispetto al termine perentorio previsto nel caso di termini
abbreviati per le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Per tale ragione
il reclamo veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS.
La reclamante nella sua doglianza rileva come il preannuncio inviato nei
termini previsti dal regolamento, ore 9,40 del 25-5-2009, a mezzo fax, doveva
in realtà essere considerato un reclamo vero e proprio in quanto conteneva
tutti gli elementi necessari per l’esame. Infatti, a dire della ricorrente,
avendo evidenziato nella nota inviata che si sarebbe inoltrato reclamo per
posizione irregolare del calciatore Tiberti Giuliano, si erano forniti al
Giudice tutti gli elementi per addivenire ad una decisione nel merito. Aggiunge
la reclamante che, in ogni caso, il Giudice avrebbe potuto e dovuto disporre
dei poteri officiosi che gli conferisce il regolamento e quindi avrebbe
comunque dovuto assumere la decisione di infliggere all’avversaria la punizione
sportiva della perdita della gara. La reclamante richiedeva inoltre di essere
sentita ed in sede di audizione confermava tutte le circostanze, le eccezioni e
le richieste già ampiamente articolate nel reclamo.
Il reclamo è infondato e non può essere accolto. La decisione del Giudice di
prime cure di rilevare la causa di inammissibilità del reclamo è assolutamente
corretta e non merita alcuna censura. Infatti è indubbio che il reclamo
pervenuto fuori termine non poteva che essere dichiarato inammissibile per tale
ragione. La tesi della reclamante sul preannuncio telegrafico che, a dire della
stessa, doveva essere considerato come un vero e proprio reclamo è, altresì
sfornita di ogni supporto regolamentare. Invero il preannuncio telegrafico in
caso di reclamo per posizione irregolare di calciatore non è richiesto e
quindi, si sarebbe anche potuto considerare tale scritto come un vero e proprio
reclamo. Però, in tal caso, sarebbe stato colpito da due cause di
inammissibilità. La prima è che si sarebbe palesato come assolutamente generico
in quanto si sollevava la irregolarità della posizione di un calciatore senza
minimamente motivare l’assunto (irregolarità di tesseramento, posizione di
squalifica od altro?). La seconda è che sarebbe mancato in tal caso l’invio alla
controparte in quanto il preannuncio non risulta inviato alla società Pro
Calcio Sabina. Quindi nell’uno o nell’altro caso le impugnazioni della
reclamante scontavano una serie di motivi di inammissibilità che ne
precludevano l’esame di merito. Sul punto, infine, sollevato dalla reclamante e
relativo al dovere del Giudice di primo grado di assumere la decisione ex
officio è appena il caso di osservare che l’inammissibilità del reclamo ne
preclude l’esame nel merito e quindi al Giudice non poteva essere richiesto
l’esame della posizione del calciatore Tiberti in forza di una denuncia che non
avrebbe dovuto nemmeno esaminare.
La Commissione rileva infine che, essendo il reclamo in esame, pur se infondato, proceduralmente ammissibile, non si può ignorare che lo stesso contenga esplicita denuncia di un fatto disciplinarmente rilevante, e cioè la dedotta irregolarità della posizione del citato più volte calciatore Tiberti Giuliano che si sarebbe trovato in posizione di squalifica. Ciò premesso non si può che procedere alla trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale affinché valuti la fondatezza della denuncia operata dalla reclamante e provveda di conseguenza.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata.
Di trasmettere gli atti alla Procura Federale a seguito della denuncia operata dalla reclamante e meglio esplicitata nella parte motiva.
Di mandare il Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti conseguenti.
La tassa reclamo va incamerata.
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