COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL’A.S.C. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO LE DECISIONI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL’A.S.C. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 26-5-2009 IN MERITO ALLA GARA PRO CALCIO SABINA – SETTEBAGNI PLAY OUT DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE del 24 maggio 2009

Con ricorso presentato ritualmente e nei termini la ASC Settebagni Calcio Salario ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale il Giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inoltrato dalla medesima società inammissibile. Va premesso che nella delibera impugnata il Giudice aveva rilevato che il reclamo spedito per raccomandata, preceduto da un preannuncio spedito a mezzo fax il 25 maggio 2009, era pervenuto il 26 maggio 2009 e quindi tardivamente rispetto al termine perentorio previsto nel caso di termini abbreviati per le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Per tale ragione il reclamo veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS. La reclamante nella sua doglianza rileva come il preannuncio inviato nei termini previsti dal regolamento, ore 9,40 del 25-5-2009, a mezzo fax, doveva in realtà essere considerato un reclamo vero e proprio in quanto conteneva tutti gli elementi necessari per l’esame. Infatti, a dire della ricorrente, avendo evidenziato nella nota inviata che si sarebbe inoltrato reclamo per posizione irregolare del calciatore Tiberti Giuliano, si erano forniti al Giudice tutti gli elementi per addivenire ad una decisione nel merito. Aggiunge la reclamante che, in ogni caso, il Giudice avrebbe potuto e dovuto disporre dei poteri officiosi che gli conferisce il regolamento e quindi avrebbe comunque dovuto assumere la decisione di infliggere all’avversaria la punizione sportiva della perdita della gara. La reclamante richiedeva inoltre di essere sentita ed in sede di audizione confermava tutte le circostanze, le eccezioni e le richieste già ampiamente articolate nel reclamo.
Il reclamo è infondato e non può essere accolto. La decisione del Giudice di prime cure di rilevare la causa di inammissibilità del reclamo è assolutamente corretta e non merita alcuna censura. Infatti è indubbio che il reclamo pervenuto fuori termine non poteva che essere dichiarato inammissibile per tale ragione. La tesi della reclamante sul preannuncio telegrafico che, a dire della stessa, doveva essere considerato come un vero e proprio reclamo è, altresì sfornita di ogni supporto regolamentare. Invero il preannuncio telegrafico in caso di reclamo per posizione irregolare di calciatore non è richiesto e quindi, si sarebbe anche potuto considerare tale scritto come un vero e proprio reclamo. Però, in tal caso, sarebbe stato colpito da due cause di inammissibilità. La prima è che si sarebbe palesato come assolutamente generico in quanto si sollevava la irregolarità della posizione di un calciatore senza minimamente motivare l’assunto (irregolarità di tesseramento, posizione di squalifica od altro?). La seconda è che sarebbe mancato in tal caso l’invio alla controparte in quanto il preannuncio non risulta inviato alla società Pro Calcio Sabina. Quindi nell’uno o nell’altro caso le impugnazioni della reclamante scontavano una serie di motivi di inammissibilità che ne precludevano l’esame di merito. Sul punto, infine, sollevato dalla reclamante e relativo al dovere del Giudice di primo grado di assumere la decisione ex officio è appena il caso di osservare che l’inammissibilità del reclamo ne preclude l’esame nel merito e quindi al Giudice non poteva essere richiesto l’esame della posizione del calciatore Tiberti in forza di una denuncia che non avrebbe dovuto nemmeno esaminare.

La Commissione rileva infine che, essendo il reclamo in esame, pur se infondato, proceduralmente ammissibile, non si può ignorare che lo stesso contenga esplicita denuncia di un fatto disciplinarmente rilevante, e cioè la dedotta irregolarità della posizione del citato più volte calciatore Tiberti Giuliano che si sarebbe trovato in posizione di squalifica. Ciò premesso non si può che procedere alla trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale affinché valuti la fondatezza della denuncia operata dalla reclamante e provveda di conseguenza.

Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale a seguito della denuncia operata dalla reclamante e meglio esplicitata nella parte motiva.

Di mandare il Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti conseguenti.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it