COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:   e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:   e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. RODOLFO CIONCO  PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ LATERA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE

Con  atto del 29.4.2009 , il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del suo Presidente Sig. RODOLFO CIONCO per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società LATERA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data  nessuno è comparso per la società ma sono pervenute le controdeduzioni. Il Presidente della società ha chiarito che localmente sussiste la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, viste le dimensioni del paese.

E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 4.000,00 a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato  Juniores organizzato dal Comitato Competente.

Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi .

Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto e tenuto conto, tuttavia, che la Società ha sede nel Comune di Latera con la conseguente difficoltà nel reperire un numero adeguato di tesserati, pur trattandosi di un comune di media importanza dove  però ci sono altre realtà limitrofe con squadre operanti nel Settore giovanile.

Detto ciò questa Commissione,

DELIBERA

Di comminare alla Società LATERA l’ammenda di euro 2.000,00 e l’inibizione per giorni 15 a carico del Presidente RODOLFO CIONCO.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it