COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. MASSIMO MARSILI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ TORRE GAIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

Con atto del 29.4.2009, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società TORRE GAIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008.  e del suo presidente Sig. MASSIMO MARSILI per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.

Il presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data  nessuno è comparso per la società ma sono pervenute le controdeduzioni. Il Presidente della società ha evidenziato le difficoltà organizzative e gestionali, soprattutto relative alla disponibilità di un campo di gioco. Infatti la Società BREDA, che inizialmente aveva concesso alla Società TORRE GAIA la disponibilità del proprio campo, ha dovuto poi negare l’utilizzo del campo per sopravvenuti problemi.

E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 30 per il Presidente  e l’ammenda di € 1.500,00 a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato  Giovanile Allievi o Giovanissimi, oppure, Juniores organizzato dal Comitato Competente.

Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi .

Detto ciò questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,

DELIBERA

Di comminare alla Società TORRE GAIA  l’ammenda di € 1.000,00.

Di inibire il Presidente della Società, MASSIMO MARSILI per giorni 15.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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