COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE FUNARI PAOLO E DEL CALCIATORE ALESSANDRO GIORGI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 61 NOIF E 10 COMMA 6, E 22 COMMA 8 C.G.S E DELLA SOCIETÀ ATLETICO MONTEPORZIO  AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA  2 C.G.S.

Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare del Dirigente FUNARI PAOLO e del calciatore ALESSANDRO GIORGI per violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 61 NOIF e 10 comma 6, e 22 comma 8 C.G.S e della Società ATLETICO MONTEPORZIO  ai sensi dell’art. 4 comma  2 C.G.S.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società ATLETICO MONTEPORZIO schierava in campo  il calciatore GIORGI ALESSANDRO, che però risultava in posizione irregolare, in quanto lo stesso squalificato per 2 gare dal Giudice Sportivo con C.U. n. 210 del 12.6.2008, partecipava alle seguenti gare del Campionato di II Categoria:

ATLETICO MONTEPORZIO – VIRTUS GAVIGNANO   del 5.10.2008

AUDACE CARCHITTI – ATLETICO MONTEPORZIO  del 19.10.2008

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

I deferiti inviavano nei termini deduzioni a difesa, nelle quali evidenziava che erano incorsi in errore per inesperienza e per informazioni errate sulle norme regolamentari, invocando, pertanto, la loro assoluta buona fede.

Alla riunione partecipava solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore GIORGI ALESSANDRO 2 giornate di squalifica, per il Dirigente FUNARI PAOLO 2 mesi di inibizione e per la Società ATLETICO MONTEPORZIO 2 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda.

Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerga dall’esame dei documenti posti a sostegno del deferimento. Non vi è dubbio che la posizione del calciatore GALLI ALESSANDRO fosse irregolare e che, quindi, lo stesso non potesse prendere parte alle gare oggetto del deferimento. Non vi è altrettanto dubbio che ci si trovi in un contesto di violazioni colpose, essendo evidente che la società ha utilizzato il calciatore nel convincimento che lo stesso fosse in posizione regolare. La colpa della società e del calciatore sono consistiti nell’omissione dei relativi controlli. è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società ATLETICO MONTEPORZIO 1 punto di penalizzazione ed € 200,00 di ammenda, al Dirigente FUNARI PAOLO l’inibizione per 1 mese e al calciatore GIORGI ALESSANDRO la squalifica per 1 gara.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio.

Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della  ricezione della comunicazione.

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