COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. M
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. MARIO LEDDA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ ALLUMIERE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI
Con atto del 29.4.2009, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società ALLUMIERE ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008. e del suo presidente Sig. MARIO LEDDA per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.
Il presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data nessuno è comparso per la società ma sono pervenute le controdeduzioni. Il Presidente della società ha chiarito che localmente sussiste la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, viste le dimensioni del paese.
Inoltre non ha mezzi finanziari per poter allestire una squadra giovanile e disporre di un centro sportivo adeguato.
E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 30 per il Presidente e l’ammenda di € 1.500,00 a carico della Società.
Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, oppure, Juniores organizzato dal Comitato Competente.
Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi .
Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto e tenuto conto, tuttavia, che la Società ha sede nel Comune di Allumiere con la conseguente difficoltà nel reperire un numero adeguato di tesserati, pur trattandosi di un comune di media importanza dove però ci sono altre realtà limitrofe con squadre operanti nel Settore giovanile.
Detto ciò questa Commissione,
DELIBERA
Di comminare alla Società ALLUMIERE l’ammenda di € 750,00
Di inibire il Presidente della Società, MARIO LEDDA per giorni 15.
Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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