COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BOVILL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ BOVILLE ERNICA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GIANNI MILANI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 E 4,5 C.G.S.

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 30.4.2009, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio del 19.5.2008, ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale la Società BOVILLE ERNICA per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per la condotta scritta al Suo Presidente ed il Presidente MILANI GIANNI per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 comma 1 e 4, 5 C.G.S. per avere, in violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, nonché del divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o organismi operanti nell’ambito della Federazione, in occasione di una intervista apparsa sul settimanale ANTEPRIMA SPORT E TEMPO LIBERO, nell’edizione pubblicata in data 12.5.2008, usato espressioni diffamatorie e lesive dell’onore e prestigio della Federazione e dei suoi Organi di Giustizia.

A sostegno dell’atto di deferimento vengono riferite le trascrizioni integrali delle espressioni rese alla stampa dal Sig. MILANI GIANNI, il quale dichiarava tra l’altro  “…. La farsa incredibile messa in atto dalla federazione e della Giustizia Sportiva regalando sentenze disgustanti, senza ritegno, che ci hanno profondamente danneggiato…. “  “…..Credo ci sia stata una vera e propria trappola nei confronti del BOVILLE ERNICA, che evidentemente era un cliente scomodo nelle prime posizioni di classifica…..”

La Commissione Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, assegnano ai deferiti termine per il deposito delle memorie ed istanze difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie, né si presentavano alla riunione fissata.

Il Rappresentante della Procura Federale, a questo punto, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della inibizione per 6 mesi a carico del Presidente GIANNI MILANI e l’ammenda di € 3.000,00 a carico della Società BOVILLE ERNICA.

La Commissione ritiene che le espressioni rese, a mezzo stampa, dal MILANI siano effettivamente contrarie alle norme regolamentari in quanto ipotizzano espressamente una malafede, peraltro non limitata al singolo caso, ma espressione di una sorta di congiura a carico della Società, ritenendosi vittima di combine. E’ evidente, a parere di questa Commissione, che non può tacersi che interviste del genere fanno male a tutto il movimento sportivo dilettantistico, che ha invece bisogno di altri esempi, quali la lealtà e la tranquillità per dare il buon esempio a tutti coloro che vivono tale mondo. La richiesta della pena appare a questa Commissione del tutto congrua tenuto conto della gravità delle espressioni rese dal massimo rappresentante della Società che all’epoca dei fatti apparteneva alla categoria più alta dei Campionati Regionali di questo Comitato.

Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto irroga al Presidente GIANNI MILANI l’inibizione di 6 mesi ed alla Società BOVILLE ERNICA l’ammenda di € 3.000,00.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio.

Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della  ricezione della comunicazione.

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