COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di :

Sig. IANNUZZI Vincenzo (calciatore A.C. Mottafollone), della violazione di cui all’ art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., Sig.

RUGGIERO Dario (Presidente A.C. Mottafollone), della violazione di cui all’ art. 1, comma 1 nonché dell’art. 61 delle N.O.I.F.,

Sig. SPINELLI Olindo, (calciatore della A.C. Mottafolllone) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del

C.G.S., e dell’art. 61 N.O.I.F., nonché la società A.C. MOTTAFOLLONE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi

dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

Vista la nota del 5 marzo 2008, con cui il Comitato Regionale. Calabria ha trasmesso gli atti concernenti l’impiego, da parte dell’A.C.

Mottafollone, di un calciatore sotto falso nome nella gara Mottafollone- Saracena del 20.01.2008;

Visti gli atti relativi all’attività di indagine espletata dall’Ufficio di Procura federale, in particolare i verbali di audizione del Presidente,

del Vicepresidente e del Capitano della Società Mottafollone e la relazione conclusiva del Collaboratore della Procura federale;

Considerato che alla gara Mottafollone - Saracena del 20 gennaio 2008, valida per il campionato di III categoria, girone A, risulta

aver partecipato, sotto il nome del calciatore Iannuzzi Vincenzo, una persona diversa da quest’ultimo, anche se non identificata;

Considerato che tale sostituzione di persona è avvenuta su iniziativa del Presidente della A.C. Mottafollone, sig. Ruggiero Dario, il

quale, al riguardo, ha successivamente reso anche false dichiarazioni, poi ritrattate, senza però indicare il nominativo di colui che ha

effettivamente partecipato alla gara;

Considerato anche quanto dichiarato dal, sig. Spinelli Olindo, Capitano della squadra, e nella circostanza anche dirigente

accompagnatore, che ha confermato la diversa identità, rispetto al Vincenzo Iannuzzi, del calciatore che indossava la divisa con il n.

1, senza dare altre utili indicazioni riguardo a quest’ultimo;

Tenuto conto che la gara in questione si è conclusa con risultato favorevole per la A.C. Mottafollone (4-1);

Considerato, inoltre, il comportamento del calciatore Iannuzzi Vincenzo, il quale ha ammesso, con nota sottoscritta in data 22

gennaio 2008, di non avere preso parte alla gara, ma poi non ha fornito alcuna utile indicazione, o spiegazione, sull’accaduto e non

si è presentato, senza giustificarsi, benché convocato due volte, innanzi al Collaboratore della Procura federale per l’audizione;

Considerato che i comportamenti del Presidente della A.C. Mottafollone, sig. Ruggiero Dario, del calciatore Vincenzo Iannuzzi e del

dirigente accompagnatore, Spinelli Olindo, sono censurabili con riferimento all’articolo 61 NOIF e agli articoli 1, commi 1 e 3 del

Codice di giustizia sportiva;

VISTA la proposta del Sostituto Procuratore avv. Licia Grassucci;

VISTO l’art. 32, comma 4, del Codice di giustizia sportiva,

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 23.9.2008, Prot. n° 1231/1261 pf 07-08/GT/en:

1. Iannuzzi Vincenzo, calciatore della A.C. Mottafollone;

2. Ruggiero Dario, Presidente della A.C. Mottafollone;

3. Spinelli Olindo, calciatore della A.C. Mottafolllone;

4. la società A.C. Mottafollone;

per rispondere:

il primo, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva ai sensi dell’ art. 1 comma 1 del CGS e dell’art. 1, comma 3 del

C.G.S., in particolare per avere omesso di presentarsi, per ben due volte, dinnanzi agli organi della giustizia sportiva, rappresentati

dal collaboratore della Procura federale, nonostante fosse stato regolarmente convocato;

il secondo e il terzo, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché in

violazione delle norme federali riguardanti gli adempimenti preliminari alla gara, di cui all’art. 61 N.O.I.F., per la condotta come sopra

descritta nella parte motiva; in particolare, per avere deciso e consentito che prendesse parte all’incontro di calcio sopra indicato,

sotto il falso nome del calciatore Vincenzo Iannuzzi e con la divisa di gioco di quest’ultimo, altro soggetto del quale non hanno,

peraltro, inteso svelare l’identità; inoltre, il sig. Spinelli, nella circostanza dirigente accompagnatore, per avere falsamente attestato la

regolarità della posizione dei calciatori indicati nella distinta di gara come partecipanti all’incontro di calcio in questione;

la società A.C. Mottafollone, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo. 4, comma 1, con riferimento alla condotta tenuta

dal proprio Presidente, come sopra descritta nella parte motiva; ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2

del C.G.S., per la condotta tenuta dal calciatore Iannuzzi e dal dirigente accompagnatore Spinelli, come sopra rispettivamente

descritte nella parte motiva.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 maggio 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello nonché il calciatore Iannuzzi Vincenzo.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

• mesi tre (3) di squalifica per il calciatore IANNUZZI Vincenzo

• mesi tre (3) di squalifica per il calciatore SPINELLI Olindo

• mesi sei (6) di inibizione nei confronti di RUGGIERO Dario – Presidente della società A.C. Mottafollone

• tre (3) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o nel prossimo campionato nel caso in cui l’eventuale

sanzione non sia ritenuta afflittiva alla società A.C. MOTTAFOLLONE

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il calciatore Iannuzzi ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito adducendo di non avere ricevuto dalla società di appartenenza

alcuna convocazione davanti agli organi federali.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi

dell’illecito contestato. In particolare i fatti integrano la violazione:

• per Iannuzzi Vincenzo, calciatore della A.C. Mottafollone dei doveri di lealtà e correttezza sportiva ai sensi dell’ art. 1 comma

1 del CGS e dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., in particolare per avere omesso di presentarsi, per ben due volte, dinnanzi agli organi

della giustizia sportiva, rappresentati dal collaboratore della Procura federale, nonostante fosse stato regolarmente convocato;

• per Ruggiero Dario, Presidente della A.C. Mottafollone e Spinelli Olindo, calciatore della A.C. Mottafolllone dei doveri di

lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché in violazione delle norme federali riguardanti gli

adempimenti preliminari alla gara, di cui all’art. 61 N.O.I.F., per la condotta come sopra descritta nella parte motiva; in particolare,

per avere deciso e consentito che prendesse parte all’incontro di calcio sopra indicato, sotto il falso nome del calciatore Vincenzo

Iannuzzi e con la divisa di gioco di quest’ultimo, altro soggetto del quale non hanno, peraltro, inteso svelare l’identità; inoltre, il sig.

Spinelli, nella circostanza dirigente accompagnatore, per avere falsamente attestato la regolarità della posizione dei calciatori indicati

nella distinta di gara come partecipanti all’incontro di calcio in questione;

• per la Società A. C. MOTTAFOLLONE a titolo di responsabilità diretta, dell’articolo. 4, comma 1, con riferimento alla

condotta tenuta dal proprio Presidente, come sopra descritta nella parte motiva; ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi

dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per la condotta tenuta dal calciatore Iannuzzi e dal dirigente accompagnatore Spinelli, come sopra

rispettivamente descritte nella parte motiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

• al calciatore IANNUZZI Vincenzo la squalifica pari a mesi UNO (1) e quindi fino al 29 GIUGNO 2009;

• al calciatore SPINELLI Olindo la squalifica pari a mesi TRE (3) e quindi fino al 29 AGOSTO 2009;

• al Presidente RUGGIERO Dario l’inibizione pari a mesi SEI (6) e quindi fino al 29 NOVEMBRE 2009;

• alla società A.C MOTTAFOLLONE la penalizzazione di TRE (3) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva

2009/2010.

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