COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di :

Sig. COSENTINI Luigi,(all’epoca dei fatti Presidente, attualmente consigliere della Pol. Azzurra) della violazione di cui

all’art. 5, commi 1, e 3 del C.G.S., nonché la società A.S. AZZURRA 1987 attualmente POL. AZZURRA 2008, a titolo di

responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

• delegato il Sostituto Procuratore Domenico Campione e il Collaboratore Carmelo Bozzo in ordine alla nota SR/UP del 15

ottobre 2007 del Presidente del Comitato Regionale Calabria Prof. Antonio Cosentino, con la quale si inviava copia dell’articolo di

stampa, firmato da Luigi Cosentini, Presidente dell’A.S. AZZURRA 1987, pubblicato sul giornale “ Il Quotidiano “ del 10.10.2007,

ritenuto lesivo della reputazione del predetto Comitato e del suo Presidente;

• rilevato che l’irregolarità ai sensi dell’art. 1, comma 1 in relazione all’art. 5 C.G.S. risulta confermata:

a) dal contenuto dell’articolo di stampa acquisito in atti, laddove il firmatario Luigi Cosentini, in riferimento all’esclusione dell’A.S.

AZZURRA dal Campionato Regionale categoria Allievi nella s.c. 2007/2008, usa espressioni lesive quali “il signor Antonio Cosentino

ha agito con prepotenza” “atto prepotente e ingiustificabile del presidente” eppure ogni anno c’è sempre qualcuno che presenta la

domanda di iscrizione in ritardo e magari viene accettata ugualmente” “ci sono società che partecipano ai due campionati Allievi e

Giovanissimi con più di due società”…“Arrivati a questo punto c’è bisogno che il direttivo della Lnd regionale si metta da parte

definitivamente e in blocco”;

b) dalla audizione del Presidente dell’A.S. AZZURRA che conferma l’iniziativa di scrivere l’articolo in questione a seguito della

predetta esclusione ritenuta dallo stesso totalmente ingiustificata.

• constatato che l’esclusione dell’A.S. AZZURRA dal Campionato Regionale Allievi 2007/2008 è da intendersi quale esclusione

dal Campionato Regionale Giovanissimi, come risulta dalla domanda acquisita in atti, prodotta dalla stessa società in data

15.06.2007; che tale precisazione non modifica i termini della questione ai fini dell’attribuzione della violazione e delle responsabilità.

• considerato che l’esclusione della A.S. AZZURRA dal Campionato Regionale è stata adottata in applicazione delle norme

federali che ne condizionavano l’ammissione, nella precedente s.c. 2006/2007, alla partecipazione a campionati, o tornei, nelle

categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; che tale partecipazione non aveva avuto luogo per l’A.S. AZZURRA, a causa di

forza maggiore, in conseguenza di un incendio, ritenuto doloso, al centro sportivo della predetta squadra.

• considerato, altresì, che la predetta causa di forza maggiore, ancorché meritevole di attenta considerazione e di solidarietà, non

giustifica le dichiarazioni pubbliche del Presidente dell’A.S. AZZURRA Luigi Cosentini, il quale poteva far valere le proprie ragioni

presso i competenti organi federali e non attraverso la stampa e, soprattutto, non facendo ricorso a toni ed espressioni che

travalicano, evidentemente, il legittimo diritto di critica per trasmodare in gratuite offese indirizzate all’operato del Presidente del

Comitato Regionale e tese a mettere in dubbio la imparzialità e trasparenza dell’operato di quest’ultimo, sì da lederne la reputazione.

• ritenuto che quant’altro attribuito al C.R.Calabria e al suo Presidente nell’articolo stampa non risulta provato.

• ritenuto, altresì, che dalla condotta del citato Luigi Cosentini, debba derivare a carico della A.S. AZZURRA 1987, all’epoca dei

fatti oggi POL. AZZURRA 2008, la responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 , comma 1 CGS.;

• vista la proposta del Sostituto Procuratore Gen. Domenico Campione;

• visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S..

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 25.9.2008, Prot. n° 1309/319 pf 07-08/GT/en:

LUIGI COSENTINI quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. AZZURRA 1987, nella stagione calcistica 2007/2008,

attualmente consigliere POL. AZZURRA 2008 per rispondere della violazione di cui all’art. 5, commi 1 e 3 del C. G. S. per aver

sottoscritto un articolo di stampa, pubblicato sul giornale “Il Quotidiano” in data 10.10.2007, lesivo del prestigio, della reputazione e

della credibilità del Comitato Regionale Calabria e del suo Presidente, come rilevato nella parte motiva.

La Società A. S. AZZURRA 1987, attualmente POL. AZZURRA 2008 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.

4, comma 1 del C. G. S., dell’operato del Presidente, all’epoca dei fatti, Luigi Cosentini.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 maggio 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello. Non è comparso al contrario nessuno dei deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

• mesi tre (3) di inibizione nei confronti COSENTINI Luigi quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. AZZURRA 1987, nella

stagione calcistica 2007/2008, attualmente consigliere POL. AZZURRA 2008;

• ammenda di € 500,00 alla società POL.AZZURRA;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi

dell’illecito contestato; In particolare i fatti integrano la violazione:

• per il Sig. COSENTINI Luigi quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. AZZURRA 1987, nella stagione calcistica

2007/2008, attualmente consigliere POL. AZZURRA 2008 dell’art. 5, commi 1 e 3 del C. G. S. per aver sottoscritto un articolo di

stampa, pubblicato sul giornale “Il Quotidiano” in data 10.10.2007, lesivo del prestigio, della reputazione e della credibilità del

Comitato Regionale Calabria e del suo Presidente, come rilevato nella parte motiva.

• per La Società A. S. AZZURRA 1987, attualmente POL. AZZURRA 2008 a titolo di responsabilità diretta, dell’art. 4, comma 1 del

C. G. S., dell’operato del Presidente, all’epoca dei fatti, Luigi Cosentini.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

• al Sig. COSENTINI Luigi, quale Presidente del Consiglio Direttivo della A.S. Azzurra 1987 nella stagione calcistica 2007/2008,

attualmente consigliere POL. Azzurra 2008 la sanzione dell’inibizione pari a mesi TRE (3) e quindi fino al 29 AGOSTO 2009;

• alla società POL. AZZURRA l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

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