COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di :

Sig. FRANCO Francesco,(Presidente della società La Sportiva Cariatese) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del

C.G.S., in relazione all’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., nonché la

società LA SPORTIVA CARIATESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

• vista ed acquisita la segnalazione del Segretario della Associazione Italiana Allenatori Calcio, Giuliano Ragonesi con la quale è

stata denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dal tecnico Tucci Marcello (codice n. 47423) che nella stagione sportiva

2007/2008, dopo essere stato esonerato dalla conduzione tecnica della società STRONGOLI partecipante al campionato di 2°

categoria calabrese, ha svolto la funzione di allenatore della prima squadra della società CARIATESE partecipante al campionato di

promozione;

• acquisita copia della scheda personale del sig. Tucci Marcello;

• acquisita la relazione conclusiva del collaboratore alle indagini dott. Francesco Iuliano con la relativa documentazione allegata;

• considerato che:

- in data 30.01.2008 il Presidente della società Cariatese provvedeva a segnalare al Comitato Regione Calabria l’entrata come socio

dirigente del Sig. Tucci Marcello con contestuale richiesta di emissione della tessera accompagnatori ufficiali;

- nel rapporto di gara relativo alla partita Cariatese – Amantea del 02.02.2008 disputatasi a Cariati il Sig. Tucci risulta esser stato

inserito in distinta sotto la voce “massaggiatore”;

- in data 12.02.2008 il Presidente della Cariatese provvedeva a comunicare al Comitato regionale calabro le dimissioni del dirigente

Tucci Marcello;

- in sede di audizioni dinanzi al collaboratore della Procura Federale il calciatore della AS CARIATESE Cimino Gaetano ha

dichiarato di aver visto il Tucci nella sola partita del 02.02.2008 mentre l’arbitro effettivo Vrenna Antonio ha confermato la presenza

in campo del Tucci in qualità di allenatore della Cariatese;

- il Presidente della Cariatese, Franco Francesco ha riferito di aver inserito il Sig. Tucci nei quadri federali malgrado tesserato come

allenatore federale in assoluta buona fede e di aver immediatamente sollecitato il Tucci a presentare le dimissioni non appena

venuto a conoscenza della incompatibilità;

• considerato che dall’esame della documentazione nonché dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini è oggettivamente

emerso che il Sig. Tucci Marcello, già allenatore per la stagione 07/08 della società Strongoli, ha svolto la funzione di allenatore per

la Cariatese in occasione della partita del 02.2.2008;

• ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti integrano a carico del tesserato Tucci Marcello gli estremi della violazione

dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt.

38 comma 4 delle NOIF, 35 commi 1 e 2, del Regolamento per il Settore Tecnico, e 38 comma 1 NOIF, per il quale si procede con

separato atto di deferimento presso la competente Commissione disciplinare c/o Settore tecnico;

• considerato altresì che i fatti sopra descritti integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità

sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento per il

Settore Tecnico e 38 comma 4 NOIF ascrivibili al Sig. Franco Francesco Presidente della LA SPORTIVA CARIATESE all’epoca dei

fatti nonchè dell’art. 4 commi 1 e 2 per la violazione commessa dal proprio Presidente e dai propri tesserati alla società LA

APORTIVA CARIATESE;

• vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Roberta Leoni;

• visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S. vigente;

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 19.2.2009, Prot. n° 4710/287 pf 08-09/MS/vdb:

1) Il Sig. Franco Francesco Presidente de La Sportiva Cariatese;

2) la società LA SPORTIVA CARIATESE

per rispondere:

o il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in

relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38 comma 4 NOIF;

o la seconda della violazione dell’ 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alla condotta

ascrivibile al proprio Presidente ad ai propri tesserati;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 maggio 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello. Non è comparso al contrario nessuno dei deferiti

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

• mesi due (2) di inibizione nei confronti di FRANCO Francesco – Presidente della società La Sportiva Cariatese

• ammenda di € 500,00 alla società LA SPORTIVA CARIATESE

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi

dell’illecito contestato. In particolare i fatti integrano la violazione:

• per il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in

relazione a quanto previsto dagli artt. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38 comma 4 NOIF,

• per la seconda della violazione dell’ 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alla

condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

• al Sig. FRANCO Francesco, quale presidente pro tempore della società LA SPORTIVA CARIATESE, la sanzione

dell’inibizione pari a mesi DUE (2) e quindi fino al 29 LUGLIO 2009;

• alla società LA SPORTIVA CARIATESE l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

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