COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte de

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. CAPRIVA e del suo PRESIDENTE sig. Fabio CONCION.

Con raccomandata 22 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Fabio CONCION, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S.D. CAPRIVA, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 26 giugno 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 26 giugno 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, nessuno per i deferiti.

La Procura Federale concludeva come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Fabio CONCION: inibizione per giorni 40 (quaranta);

Quanto all’ ASD “CAPRIVA”: € 2.000,00 (duemila) di ammenda

risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.

La C.D.T. ritiene che l’atteggiamento processuale di disinteresse verso la problematica adottato dalla Società, che non ha presentato né motivazioni scritte e neppure si è presentata al cospetto della CDT per addurre i motivi che la hanno portata a violare la disposizione federale, meriti una sanzione comunque superiore ai minimi edittali ai quali si è riportata la Procura Federale, anche in considerazione della recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui

decide

- di inibire il Presidente Fabio CONCION per giorni 45 (quarantacinque), a tutto il 14 agosto 2009

- di comminare alla società A.S.D. CAPRIVA l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento)

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