COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da par

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI e del suo PRESIDENTE sig. Sabatino MANSI.

Con raccomandata 23 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Sabatino MANSI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI, iscritta al Campionato di Promozione, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 26 giugno 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 26 giugno 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Sabatino MANSI per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta l’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI.

Dato luogo alla discussione, il sig. Sabatino MANSI, per sé e in rappresentanza della società dallo stesso presieduta, sottolineava che si trattava della prima volta che non vengono rispettate delle norme federali da parte della società da lui rappresentata, fatto salvo il ritiro della società giovanile in passato. Precisava inoltre che la società da lui presieduta è molto attenta al settore giovanile, nel quale ha investito anche ingenti capitali. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Sabatino MANSI: inibizione per giorni 40 (quaranta);

Quanto all’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI: € 2.000,00 (duemila) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata.

Peraltro nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:

Quanto al sig. Sabatino MANSI: inibizione per giorni 25 (venticinque);

Quanto all’ A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI: € 1.333,00 (milletrecentotrentatre) di ammenda

La C.D.T., ritenuto che il ritiro di una squadra dal campionato in corso costituisca precedente diverso da quello derivante dalla violazione della disposizione federale afferente alla mancata iscrizione al campionato giovanile, considerato, così, che sulla Società non grava una recidiva specifica, ritiene applicabile il patteggiamento, corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dispone:

- di inibire il Presidente Sabatino MANSI per giorni 25 (venticinque), a tutto il 25 luglio 2009

- di comminare alla società A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI l’ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatre)

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