COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS San Fermo Camp. 2^ C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS San Fermo Camp. 2^ Cat. Gir. H
Gara San Fermo/Albatese Calcio del 26.04.2009
C.U. n.39 della delegazione di COMO datato 30/04/2009
La società SAN FERMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente Michele SALZANO sino al 31/12/2009, chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente l’inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in quanto ex art.35 del CGS non è prevista la possibilità di ammettere prove orali e di specifica richiesta di essere ascoltati in sede dibattimentale; detto ciò si rileva altresì che dl referto arbitrale emerge chiara la responsabilità del SALZANO dirigente accompagnatore della società SAN FERMO. Lo stesso, infatti, al termine della gara, ricorreva il direttore di gara e lo afferrava per un braccio strattonandolo violentemente. Il SALZANO, inoltre, proferiva frasi provocatorie e gravemente oltraggiose nei confronti dell’arbitro. Tale comportamento proseguiva sin dentro lo spogliatoio del direttore di gara.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole della più ampia conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.