COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Osal Novate Camp
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Osal Novate Camp. 2^ Cat. Gir. S
Gara Osal Novate/Solese del 19/04/2009
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. GS OSAL NOVATE; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 del 12/03/2009 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 04/05/2009 e che i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul CU n.39 del 30/04/2009 della delegazione di MILANO;
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.