COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procurator

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di KONE ZACARIA per violazione di cui all’art.10, comma 2, del CGS in relazione all’art.40, comma 11bis delle NOIF e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1, comma 1 del CGS per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella corrente stagione sportiva 2008/2009 per la Polisportiva CASNATESE senza averne titolo; di ORSENIGO Marino per violazione dell’art.10, comma 2, del CGS in relazione all’art.40, comma 11bis delle NOIF e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1, comma 1 del CGS, per aver richiesto il tesseramento nella stagione sportiva 2008/2009 del calciatore KONE ZACARIA, senza che questi ne avesse titolo, senza porre in essere le opportune verifiche in merito; la Polisportiva CASNATESE ai sensi dell’art.4,commi 1 e 2, del CGS per le violazioni contestate al Presidente ORSENIGO Marino.

All’udienza del 28.05.2009 nessuno compare per i deferiti nonostante regolare convocazione a mezzo fax. Il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare ai deferiti per la violazione delle norme oggetto di deferimento le seguenti sanzioni:

-  a KONE ZACARIA la squalifica di mesi 8 (otto);

-  a ORSENIGO Marino l’inibizione di mesi 6 (sei);

-  alla Polisportiva CASNATESE l’ammenda di Euro 1.000,00

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che la responsabilità del sig. ORSENIGO e del calciatore KONE ZACARIA risulta provata documentalmente attraverso le indagini della Procura Federale.

La gravità del comportamento tenuto dai deferiti merita di essere sanzionata come segue.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale per quanto sopra commina:

-  al sig.  ORSENIGO Marino mesi 2 di inibizione;

-  al sig. KONE ZACARIA mesi 1 di squalifica;

-  alla Polisportiva CASNATESE l’ammenda di Euro 250,00.

Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it