COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. CASSINA NUOVA Camp. 2^

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società POL. CASSINA NUOVA Camp. 2^ Cat. Gir. M – PLAY OFF

Gara Lonatese/Cassina Nuova del 17/05/2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. POL. CASSINA NUOVA; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.101/A della FIGC del 23/03/2009, trascritto sul CU n.36 del 26/03/2009 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL  entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 28/05/2009 e che il provvedimento sanzionatorio è stato pubblicato sul CU n.44 del 21/05/2009 della delegazione di LEGNANO

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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