COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società XENIA Sport “TORNEO VOLTOLI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società XENIA Sport “TORNEO VOLTOLINA” Camp. Giov.mi

Gara Arcore/Xenia Sport del 16/05/2009

C.U. n.44 del CRL datato 21/05/2009

La società XENIA SPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca TEDONE fino al 11.10.2009; inibito i dirigenti Daniele PALOMBI e Michele BENEVENTO fino al 28.06.2009, inoltre ha squalificato il tecnico Vittorio MAURI fino al 12.07.2009, lamentando che i fatti riportati non corrispondono a quanto effettivamente accaduto sul campo e, successivamente una volta che la gara era stata sospesa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: premesso che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova ed esaminato il supplemento di rapporto depositato in atti, dal ricorso si evince: quanto al comportamento del calciatore TEDONE, che lo stesso riceveva il provvedimento di espulsione quanto, una volta sostituito, pronunciava frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro. A questo punto lanciava dell’acqua contenuta in una borraccia in direzione del direttore di gara, gesto privo dell’elemento di violenza. Detta circostanza comporta una differente valutazione rispetto a quella assunta dal GS,. Peraltro, sempre dalle risultanze in atti, i dirigenti inibiti PALOMBI e BENEVENTO e la squalifica del MAURI, in ragione dei comportamenti singolarmente adottati, risultano sanzionati in conformità dei criteri di valutazione in uso presso Questa Commissione.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore TEDONE Luca a tutto il 16.08.2009, confermando nel resto l’impugnata delibera del GS inoltre si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della ricorrente, se versata.

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