COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Brembatese PLAY-OFF Camp
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FC Brembatese PLAY-OFF Camp. 1^ Cat. Girone L
Gara Brembatese/Agrate del 24/05/2009
C.U. n.45 del CRL datato 28/05/2009
La società BREMBATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mauro ZONCA per 8 Gare, lamentando che il comportamento del calciatore sanzionato, per quanto eccessivo nella sua manifestazione di dissenso nei confronti dell’arbitro, meritava una sanzione minore di quella inflitta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il ricorso si evince che i comportamenti rilevati dal direttore di gara, vengono sostanzialmente ammessi. Del resto il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. Rispetto alla sanzione adottata dal GS emerge che, il contatto fisico nei confronti dell’arbitro è stato di lieve entità. In ragione del fatto che il comportamento successivo è stato comunque irriguardoso, tenuto conto dell’assenza di ogni elemento di violenza, Questa Commissione ritiene di poter ridurre la sanzione inflitta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Mauro ZONCA a 5 GARE si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.