COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POL. CURNO CALCIO CAMP. PR
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA’ POL. CURNO CALCIO CAMP. PROM. PLAY-OFF
GARA DEL 17-05-2009 TRA POL. CURNO-GRUMELLESE
C. U. n. 44 del C.R.L. datato 21-05-2009
La società CURNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha inibito il dirigente MANCA Gavino fino al 23-12-2009, lamentando che il comportamento addebitato al proprio tesserato è stato travisato e quindi riportato non esattamente nel referto di gara. La sanzione inflitta dal G. S. si manifesta, quindi, sproporzionata rispetto ai fatti come effettivamente accaduti.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: premesso che il referto del direttore di gara costituisce fonte privilegiata di prova, esaminato tale documento, unitamente al supplemento allegato, si evince come il ricorso presentato dalla reclamante non porti alcun elemento sostanziale atto a far prevedere che i fatti, come descritti, si siano svolti diversamente da quanto nel referto rappresentato.
In ragione della gravità dell’atteggiamento complessivamente tenuto dal dirigente della società ricorrente, la sanzione adottata dal G. S. appare conforme ai criteri abitualmente usati da questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.