COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ORAT. SAN FRANCESCO CAMP.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA’ ORAT. SAN FRANCESCO CAMP. 3° CATEG. GIR. A
GARA DEL 5-04-2009 TRA ORAT. SAN FRANCESCO – ORAT. LAINATE
C. U. n. 38 della delegazione di LEGNANO datato 9-04-2009
La società ORAT. San FRANCESCO ha proposto reclamo avverso le decisioni del G. S. per le seguenti squalifiche: NOBILE Fabio fino al 5-04-2011; ALOIA Carmine, BONATO Daniele, BORDA Pasquale, CAMELIA Pasquale, CONTARDO Giovanni, DI VITA Gabriele, ROSSIELLO Luigi fino al 5-10-2010; l’inibizione del Dirigente accompagnatore GHEZZI Livio fino al 5-05-2009 e comminato l’ammenda di EURO 300,00 alla reclamante, lamentando che le sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità dei comportamenti avvenuti sul terreno di gioco.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l’arbitro a chiarimenti il quale ha precisato di non essere stato in grado di individuare gli autori dei fatti avvenuti sul campo, anche se in quel frangente era stato attorniato da sette calciatori della società reclamante e precisamente; ALOIA, DI VITA, BONATO, BORDA, CAMELIA, CONTARDO e ROSSIELLO. Il direttore di gara è solamente stato in grado di precisare che i calciatori sopra menzionati lo hanno tutti insultato e strattonato. Ha infine confermato che il calciatore NOBILE lo ha insultato, minacciato, spintonato, tolto il taccuino, il fischietto ed i cartellini pestandoli a terra, colpito con una spallata violenta. L’arbitro ha infine precisato di non essere stato aiutato da calciatori o dirigenti della società reclamante.
La gravità dei comportamenti avvenuti sul terreno di gioco e chiariti personalmente dall’arbitro in audizione, meritano di essere sanzionati nei termini di seguito indicati:
Tanto premessi e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica ai calciatori: ALOIA Carmine, BONATO Daniele, BORDA Pasquale, CAMELIA Pasquale, CONTARDO Giovanni, DI VITA Gabriele e ROSSIELLO Luigi a tutto il 21-09-2009, conferma per il resto le altre decisioni del G. S., si dispone l’accredito della relativa tassa alla reclamante, se versata.