COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL PRESIDENTE DELL’A.S. TORRE SIG. SPADONI ADAMO avve

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 168 del 29/04/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL PRESIDENTE DELL’A.S. TORRE SIG. SPADONI ADAMO avverso propria sanzione merito gara Torre – S. Veneranda, del 5.4.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 157 dell’8.4.2009. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Spadoni Adamo, presidente dell’A.S. Torre, già inibito fino al 15 aprile 2009, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2009 per il comportamento offensivo e minaccioso da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo il presidente Spadoni, negando ogni addebito, deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione impugnata. 

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti allo Spadoni, dicendosi altresì certo della sua identità.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato il reclamante e l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenute infondate le tesi difensive del reclamante in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio;

·  ritenuto Spadoni Adamo colpevole delle violazioni contestategli, non sussistendo dubbi sul suo riconoscimento da parte dell’arbitro, né sui comportamenti ascrittigli;

·  ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del dirigente Spadoni per come accertata, alla luce dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dal Presidente dell’A.S. Torre sig. Spadoni Adamo, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 15 maggio 2009.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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