COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. avverso sanzioni mer

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 168 del 29/04/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. avverso sanzioni merito gara Vigor Sarnano 2007 – Borgo Mogliano, del 19.10.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 18 del 5.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Con reclamo del 20 ottobre 2008, avanti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, l’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. eccepiva l’irregolare partecipazione del calciatore Grasselli Alessandro alla gara indicata in epigrafe in quanto lo stesso avrebbe iniziato l’incontro come assistente arbitrale di parte, poi sostituito da quello - Bruschi Alessandro - indicato il lista, e successivamente sarebbe entrato in campo come giocatore di riserva in sostituzione di un titolare.

  Con decisione pubblicata in data 5.11.2008, sul Com. Uff. n. 18 della Delegazione Provinciale di Macerata, l’adito Giudice Sportivo, rilevatane l’infondatezza in base alle dichiarazioni dell’arbitro che escludevano la sostituzione dell’assistente di parte durante la gara, rigettava il gravame.

  Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C., riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni formulate in primo grado, insistendo nella richiesta di aggiudicazione della gara a proprio favore.

  Con nota del 13 novembre 2008, l’A.S.D. Vigor Sarnano 2007, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, nelle quali, chiedendo il rigetto del gravame, asseriva che le mansioni di assistente di parte, in attesa del sig. Bruschi indicato nella lista di gara, furono svolte, per quattro o cinque minuti, dal calciatore Andrea Zamponi, mai entrato in campo, e non dal Grasselli.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il sig. Bruschi, indicato nella lista di gara come assistente di parte, subentrò in tali mansioni, ad altra persona non identificata, dopo circa trenta secondi dall’inizio dell’incontro. Non essendo, quindi, in grado di dire se tale soggetto avesse poi preso parte alla gara come calciatore.

  Ritenutane la necessità, questa Commissione, con ordinanza pubblicata in data 21 novembre 2008 sul Com. Uff. n. 73 dal Comitato Regionale Marche, sospendeva il procedimento, disponendo, ex art. 32, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine alla Procura Federale della F.I.G.C. per la completa ricostruzione dell’episodio accaduto nella gara in esame.

  Con nota qui pervenuta il 20 aprile 2009, la Procura Federale trasmetteva le risultanze degli accertamenti compiuti.

 

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  letta la relazione della Procura Federale dalla quale residua un’insuperabile incertezza in merito all’identità di colui che svolse, per breve lasso di tempo, le funzioni di assistente di parte della Vigor Sarnano prima del sig. Bruschi, ed in particolare se poi il sostituito prese parte all’incontro come calciatore di riserva, subentrando ad altro titolare;

·  ritenuto pertanto che le asserzioni della reclamante non hanno trovato univoci riscontri né negli atti ufficiali né negli accertamenti espletati dall’Organo Federale inquirente.

P.Q.M.

respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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