COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. TRODICA avverso sanzioni merito gara Trodica –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO U.S. TRODICA avverso sanzioni merito gara Trodica – Montegiorgio, del 17.5.2009 – Play-off Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 177 del 20.5.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame degli atti ufficiali della gara indicata in epigrafe, con decisione pubblicata sul Com. Uff. a margine, comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni:

-  ammenda di € 3.000,00 e squalifica del campo per tre giornate di gara all’U.S. Trodica per il comportamento tenuto dai propri dirigenti e sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara;

-  inibizione fino al 30 giugno 2010 al dott. Pierdomenico Pierluigi, medico sociale della reclamante, per comportamento offensivo e minaccioso, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro;

-  squalifica per quattro gare effettive al calciatore Bartolini Matteo, per il comportamento dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Trodica, contestando la veridicità del rapporto arbitrale e chiedendo, pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione di tutte le sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive rispetto alle contestazioni.

  Deduceva la reclamante che:

-  non risponderebbe al vero che il cancello di accesso alle tribune fosse rimasto aperto, favorendo così l’ingresso di alcuni tifosi nel campo di gioco, stante peraltro l’impossibilità di accedere dalla tribuna al terreno di gioco tramite un cancello: solo scavalcando una rete ciò fu possibile;

-  i propri dirigenti presenti in campo si adoperarono al fine di salvaguardare, per quanto possibile, gli ufficiali di gara, non potendo però certo evitare frasi ingiuriose ed offensive agli stessi rivolte dai sostenitori posizionati a bordo campo, nella zona adiacente gli spogliatoi;

-  il cancello di ingresso agli spogliatoi fu aperto, ma prontamente richiuso, dal personale parasanitario al fine di poter soccorrere un tesserato della squadra avversaria che lamentava un taglio ad una mano;

-  appena concluso l’incontro, i Carabinieri della Stazione di Morrovalle, peraltro presenti fin dall’inizio dell’incontro, si recarono nell’area antistante gli spogliatoi, non rilevando, contrariamente a quanto refertato dagli ufficiali di gara, nulla di così grave da richiedere il loro intervento; 

-  l’assistente che a suo dire sarebbe stato colpito, non lamentava nulla in tal senso allorché lo stesso sostava nella zona antistante gli spogliatoi in attesa di riprendere l’auto;

-  gli ufficiali di gara furono scortati al di fuori del parcheggio, per circa cento metri, e non vi fu nessuna sassaiola, altrimenti, peraltro, i Carabinieri presenti sarebbero di certo intervenuti;

-  il medico Pierdomenico probabilmente si rivolse all’arbitro con frasi forti ed offensive, ma non lo aggredì fisicamente né partecipò alla rissa;

-  il Bartolini, a fine gara, presumibilmente si rivolse all’arbitro cercando con forza di far valere le proprie ragioni, manifestando il proprio disappunto per il suo operato, ma non lo aggredì fisicamente né tentò di farlo insieme ai sostenitori entrati abusivamente in campo, come erroneamente contestatogli.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro, come da verbale di udienza, ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai tesserati e sostenitori dell’U.S. Trodica.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.

  Ha riferito il Direttore di gara che, al termine dell’incontro, quindici o venti persone, passando per un cancello appositamente aperto, entrarono nello spazio antistante gli spogliatoi; sette o otto di loro, tra cui il calciatore Bartolini Matteo ed il medico Pierdomenico Pierluigi, in precedenza allontanati, facendo ingresso sul terreno di gioco, lo accerchiarono, tentando di colpirlo ma senza riuscirvi.

  Due di loro invece riuscirono a raggiungere l’assistente nr. due, colpendolo con un calcio al fondo schiena ed un pugno alla nuca. Gli stessi poi colpirono nuovamente il medesimo assistente con un pugno al volto, allorchè questi cercava di chiudere la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara.

  Per la presenza minacciosa di numerosi sostenitori locali all’esterno dell’impianto sportivo, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine, gli ufficiali di gara furono costretti a rimanere nello spazio antistante gli spogliatoi per diverso tempo. Ripartiti a bordo della loro autovettura, la stessa venne colpita sulla fiancata sinistra da una sassaiola proveniente da alcuni dei ridetti sostenitori locali.

  Per quanto sopra, risulta inequivocabilmente provata la responsabilità della Società in ordine ai gravi fatti ascritti ai propri tesserati e sostenitori.

  In considerazione della mancanza di prove idonee a superare le risultanze acquisite agli atti e della congruità delle sanzioni irrogate, la Commissione respinge il gravame proposto dalla Società nella parte inerente l’ammenda, la squalifica del campo e la squalifica per quattro gare effettive comminata al calciatore Bartolini Matteo, accogliendolo, viceversa, nella parte relativa alla sanzione inflitta al medico Pierdomenico Pierluigi, unicamente sulla base dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio.

  Non appare superfluo ribadire in questa sede che gli ufficiali di gara meritano sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale loro assegnato e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla loro direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi o, addirittura, violenti.

P.Q.M.

la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dall’U.S Trodica, così decide:

-  lo accoglie nella parte inerente la sanzione comminata al medico Pierdomenico Pierluigi, per l’effetto riducendogli l’inibizione al 31 dicembre 2009;

-  lo respinge nel resto.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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