COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MUSCOLINA avverso sanzioni merito gara Caffè Po

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione

pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. REAL MUSCOLINA avverso sanzioni merito gara Caffè Portos – Real Muscolina, del 22.4.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile, girone “A” – Com. Uff. n. 165 del 22.4.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’.A.S.D. Real Muscolina, denunciando lo stato confusionale dell’arbitro durante ed al termine della gara, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione impugnata.

  L’arbitro, sig. Mozzoni Alessandro, ritualmente convocato per le riunioni del 5, 11, 19 maggio e 6 giugno, mai compariva, adducendo generici “problemi di lavoro”, di essere “fuori dall’Italia”, di essere disponibile “dal 25 maggio” perché “in ferie” ed, infine, di essere disponibile dalla “prossima settimana” perché “in ferie”.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentita la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  L’arbitro, nel suo rapporto, riferisce di essere stato offeso e minacciato per tutto l’arco del secondo tempo della gara in esame da alcuni sostenitori della Real Muscolina, uno dei quali, al termine dell’incontro, tentò pure di colpirlo ma senza riuscirvi.

  Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti.

  Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità.

  Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Muscolina, per l’effetto riducendo ad € 100,00 (cento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

  Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le determinazioni di competenza in ordine al comportamento dell’Arbitro, sig. Mozzoni Alessandro della Sezione di San Benedetto del Tronto, in riferimento all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva.

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

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