COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 189 del 24/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 189 del 24/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. MATTEO MARINI, NICOLA PASCUCCI, LUIGI FERRONI ED ANTONIO MARINELLI E DELLE SOCIETA’ U. MANDOLESI ED A.S.D. CALCIO AZZURRA FERMO.

ORDINANZA

“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 5 maggio 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di giustizia sportiva anche in relazione allo Statuto Federale e con il conseguente deferimento dell’U. Mandolesi e dell’A.S.D.Calcio Azzurra Fermo, entrambe per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, la prima a causa delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, Cgs; la seconda per le violazioni ascritte al proprio tesserato Matteo Marini;

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:

§  Matteo Marini: pena base squalifica per cinque giornate di gara diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a quattro giornate;

§  Nicola Pascucci: pena base mesi tre di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due;

§  Luigi Ferroni: pena base mesi due di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni quaranta;

§  Antonio Marinelli: pena base mesi due di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni quaranta;

§  U. Mandolesi: pena base penalizzazione di nr. dieci punti nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 e dell’ammenda di € 1.500,00, ridotta a punti sei ed € 1.000,00;

§  A.S.D. Calcio Azzurra Fermo: pena base ammenda di € 200,00 diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 140,00;

considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

§  Matteo Marini: squalifica per quattro giornate di gara;

§  Nicola Pascucci: mesi due di inibizione;

§  Luigi Ferroni: giorni quaranta di inibizione;

§  Antonio Marinelli: giorni quaranta di inibizione;

§  U. Mandolesi: penalizzazione di nr. sei punti nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010 e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00);

§  A.S.D. Calcio Azzurra Fermo: ammenda di € 140,00 (centoquaranta/00).”

  Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.

  Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.

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