COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 4 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territo
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 81
del 4 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Reclamo proposto dalla U.S.D. LA PALMA avverso le decisioni
del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Aosta in
ordine alla gara MONTE CERVINO – LA PALMA disputatasi il
10/05/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria.
Con il reclamo in oggetto, spedito per raccomandata in data 20/05/09, la U.S.D. LA
PALMA, contesta tutte le decisioni assunte nei propri confronti dal Giudice sportivo e
contenute nel C.U. n° 47 del 14/05/09 della Delegazione provinciale di Aosta.
La reclamante ritiene eccessivi i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in
conseguenza dei fatti descritti nel rapporto di gara dall’arbitro che ha diretto la partita
A.S.D. MONTE CERVINO – U.S.D. LA PALMA, disputatasi il 10/05/09 nell’ambito del
Campionato di Seconda Categoria.
La Commissione disciplinare territoriale,
• presa visione del Comunicato Ufficiale n° 100/A della F.I.G.C., pubblicato in
Roma il 27/02/09, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini
procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate
dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. in corso di
svolgimento;
• preso atto del comunicato della Delegazione provinciale di Aosta con il quale si
rende noto che la gara in questione è stata la terzultima del campionato in esame;
• rilevato, quindi, preliminarmente che il ricorso è stato proposto oltre il termine delle
ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i
provvedimenti del G.S. territoriale che si intendono impugnare;
• considerato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la
trattazione del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta
versata dalla U.S.D. LA PALMA e, conseguentemente
CONFERMA
in toto tutte le decisioni assunte dal Giudice Sportivo e contenute nel C.U. n° 47 del
14/05/09 della Delegazione provinciale di Aosta, ivi compresa la sconfitta a tavolino con il
risultato di 3 – 0 decretata contro la U.S.D. LA PALMA ed a favore della A.S.D. MONTE
CERVINO.