COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 4 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 81

del 4 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Reclamo proposto dal Sig. ZORDAN Matteo, allenatore del

CASTAGNOLE PANCALIERI, avverso le decisioni del Giudice

sportivo in ordine alla gara PANCALIERI – BORGARETTO

disputatasi il 25/04/09 nell’ambito del Campionato Provinciale

Allievi

Con il reclamo in oggetto, depositato in Segreteria in data 06/05/09, l’allenatore del

CASTAGNOLE PANCALIERI, Sig. ZORDAN Matteo, contesta la squalifica fino al

30/09/09 inflittagli dal Giudice sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato

ufficiale n° 38 del 30/04/09 della Delegazione di Pinerolo.

Il reclamante ritiene eccessiva la punizione riportata in relazione ai fatti attribuitigli e

contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita PANCALIERI –

BORGARETTO, disputatasi il 25/04/09 nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi.

La Commissione disciplinare territoriale,

• vista la propria precedente delibera, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 74 del

14/05/09, con la quale è stata riscontrata la inammissibilità del reclamo per la sua

proposizione tardiva, in conseguenza della abbreviazione dei termini di cui al C.U.

n° 60 del 19/03/09;

• preso atto che la suddetta decisione è stata assunta in conseguenza di una erronea

comunicazione della Delegazione locale di Pinerolo, che ha indicato la gara oggetto

del ricorso come terzultima del Campionato Allievi;

• constatato che dall’esame del calendario della stagione 2008 – 2009 dello stesso

Campionato si evince che la gara in questione sia relativa, invece, alla terza

giornata;

• revocata la precedente delibera basata su un presupposto erroneo;

• sentito il reclamante, che ne ha fatto esplicita richiesta, nella seduta del 29/05/09;

• osservato che, nel corso della suddetta audizione nulla di nuovo è stato aggiunto a

quanto ha formato oggetto del reclamo stesso;

• ritenuto che appare congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti

del sig. ZORDAN Matteo, per la reiterazione delle condotte offensive e minacciose

tenute nei confronti del direttore di gara, così come puntualmente ed in modo

circostanziato riportato nel rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa di € 100,00

versata all’atto del deposito dello stesso e, conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica fino al 30/09/09 inflitta al Sig. ZORDAN Matteo, allenatore del

CASTAGNOLE PANCALIERI.

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