COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 4 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 81

del 4 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Reclamo proposto dalla U.S.D. LA PALMA avverso le decisioni

del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Aosta in

ordine alla gara MONTE CERVINO – LA PALMA disputatasi il

10/05/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria.

Con il reclamo in oggetto, spedito per raccomandata in data 20/05/09, la U.S.D. LA

PALMA, contesta tutte le decisioni assunte nei propri confronti dal Giudice sportivo e

contenute nel C.U. n° 47 del 14/05/09 della Delegazione provinciale di Aosta.

La reclamante ritiene eccessivi i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in

conseguenza dei fatti descritti nel rapporto di gara dall’arbitro che ha diretto la partita

A.S.D. MONTE CERVINO – U.S.D. LA PALMA, disputatasi il 10/05/09 nell’ambito del

Campionato di Seconda Categoria.

La Commissione disciplinare territoriale,

• presa visione del Comunicato Ufficiale n° 100/A della F.I.G.C., pubblicato in

Roma il 27/02/09, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini

procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate

dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. in corso di

svolgimento;

• preso atto del comunicato della Delegazione provinciale di Aosta con il quale si

rende noto che la gara in questione è stata la terzultima del campionato in esame;

• rilevato, quindi, preliminarmente che il ricorso è stato proposto oltre il termine delle

ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i

provvedimenti del G.S. territoriale che si intendono impugnare;

• considerato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la

trattazione del merito;

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta

versata dalla U.S.D. LA PALMA e, conseguentemente

CONFERMA

in toto tutte le decisioni assunte dal Giudice Sportivo e contenute nel C.U. n° 47 del

14/05/09 della Delegazione provinciale di Aosta, ivi compresa la sconfitta a tavolino con il

risultato di 3 – 0 decretata contro la U.S.D. LA PALMA ed a favore della A.S.D. MONTE

CERVINO.

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