COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 11 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 83

del 11 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Ricorso della U.S. LERMA ASD avverso il provvedimento del

Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato

Provinciale di Alessandria n. 42 del 14.5.2009, con il quale veniva

comminata la squalifica fino al 6.5.2010 al giocatore sig. D’ESTE

Massimiliano (gara LERMA / SAREZZANO del 6.5.2009 -

Campionato Seconda Categoria girone R).

Con il ricorso in oggetto, la società U.S. LERMA, pur assumendosi le responsabilità del caso

in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara che ne hanno comportato la

sospensione al 36’ del secondo tempo, richiede una riduzione della squalifica comminata dal

Giudice Sportivo al proprio tesserato sig. D’ESTE Massimiliano, contestando il compimento

di gesti violenti ai danni del direttore di gara ed affermando che tale giocatore si sarebbe

limitato a profferire insulti.

Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale dell’incontro,

esprime le seguenti considerazioni.

La chiara ed inequivoca ricostruzione dei fatti così come risultante dal rapporto arbitrale, che

come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, non

consente l’insorgere di dubbio alcuno in ordine al comportamento violento e minaccioso

ripetutamente tenuto dal sig. D’Este nei confronti del direttore di gara, con la conseguenza

che tale comportamento deve essere in ogni caso rigorosamente sanzionato.

Peraltro, la valutazione in concreto di tale comportamento ed il fatto che fortunatamente

l’arbitro non ha subito gravi conseguenze fisiche, consentono a codesta Commissione di

poter disporre una lieve riduzione della sanzione.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo

RIDUCE

Al 6.3.2010 la squalifica comminata al giocatore D’ESTE Massimiliano. Nulla si dispone per

quanto riguarda la tassa di reclamo, che non risulta versata.

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