COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 11 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83
del 11 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della U.S. LERMA ASD avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato
Provinciale di Alessandria n. 42 del 14.5.2009, con il quale veniva
comminata la squalifica fino al 6.5.2010 al giocatore sig. D’ESTE
Massimiliano (gara LERMA / SAREZZANO del 6.5.2009 -
Campionato Seconda Categoria girone R).
Con il ricorso in oggetto, la società U.S. LERMA, pur assumendosi le responsabilità del caso
in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara che ne hanno comportato la
sospensione al 36’ del secondo tempo, richiede una riduzione della squalifica comminata dal
Giudice Sportivo al proprio tesserato sig. D’ESTE Massimiliano, contestando il compimento
di gesti violenti ai danni del direttore di gara ed affermando che tale giocatore si sarebbe
limitato a profferire insulti.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale dell’incontro,
esprime le seguenti considerazioni.
La chiara ed inequivoca ricostruzione dei fatti così come risultante dal rapporto arbitrale, che
come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, non
consente l’insorgere di dubbio alcuno in ordine al comportamento violento e minaccioso
ripetutamente tenuto dal sig. D’Este nei confronti del direttore di gara, con la conseguenza
che tale comportamento deve essere in ogni caso rigorosamente sanzionato.
Peraltro, la valutazione in concreto di tale comportamento ed il fatto che fortunatamente
l’arbitro non ha subito gravi conseguenze fisiche, consentono a codesta Commissione di
poter disporre una lieve riduzione della sanzione.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
Al 6.3.2010 la squalifica comminata al giocatore D’ESTE Massimiliano. Nulla si dispone per
quanto riguarda la tassa di reclamo, che non risulta versata.