COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 26 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89
del 26 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori
VIVALDA Gian Piero e VIVALDA Claudio rispettivamente
Presidente e dirigente della società A.S.D. F.C. CERVERE, per
rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art 1
C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND
come integrato dalle disposizioni del C.U. n.1 LND come
richiamate al cap. A9 - punto 2 - lett. a), il secondo della
violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. la Società della
violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 31\3\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il
sig. VIVALDA Gian Piero per aver contravvenuto ai principi di lealtà probità aver
rinunciato a partecipare con la propria squadra al Campionato Juniores Provinciale nella
stagione sportiva 2008-2009; il sig. VIVALDA Claudio per aver contravvenuto ai principi di
lealtà correttezza e probità sottoscrivendo la lettera 23-24\10\08 quale Presidente della
società senza rivestirne la carica. Le Società CERVERE per rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva per l’operato del proprio dirigente.
Il presente procedimento trae origine da una segnalazione inviata dal Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta in cui si riferiva della lettera inviata dalla A.S.D. F.C. CERVERE
in data 23\10\09, con cui si comunicava la rinuncia della Società al Campionato Juniores
Provinciale, costituente attività giovanile per la stagione 2008-2009
Nel corso delle indagini si accertava che tale lettera, nella parte relativa alla sottoscrizione
recava la dicitura “Per A.S.D. F.C. CERVERE, il Presidente Claudio VIVALDA”, mentre le
risultanze del foglio di censimento attestavano che il Presidente pro tempore era il sig.
Gian Piero VIVALDA.
Si accertava altresì che, con decisione pubblicata in C.U. n. 14 del 30.10.08 della
Delegazione Provinciale di Cuneo, il Giudice Sportivo territorialmente competente aveva
inflitto alla società CERVERE, considerata rinunciataria al Campionato Juniores
Provinciale per effetto della suddetta lettera, l’ammenda di € 1.500,00..
Nella seduta del 12\6\09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario
CARPINTERI in rappresentanza della Procura Federale i signori. Gian Piero e Claudio
VIVALDA rispettivamente Presidente e Dirigente della società CERVERE
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi a carico del signor
VIVALDA Gian Piero la sanzione dell’inibizione per mesi due, a carico del signor
VIVALDA Claudio la sanzione dell’inibizione per mesi uno e giorni quindici, e a carico
della società CERVERE, la sanzione dell’ammenda per € 500,00.
Il sig. Claudio VIVALDA dichiarava che l’aver sottoscritto la missiva in qualità di
Presidente è stato il frutto di un semplice errore essendo egli convinto che fosse già stato
modificato lo statuto societario con la propria successione nella carica rivestita dal
fratello. Precisava, inoltre, che la decisione di rinunciare a partecipare al campionato
giovanile era stata presa di comune accordo tra tutti i responsabili della Società.
Il sig. Gian Piero VIVALDA confermava quanto dichiarato dal fratello ed aggiungeva che
dell’allestimento della squadra per il campionato giovanile avrebbe dovuto occuparsi una
persona che ha successivamente fatto mancare il proprio contributo. Constatata la
situazione si è deciso di comunicare tempestivamente la rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che nel presente procedimento la società CERVERE è
chiamata unicamente a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del
dirigente Claudio VIVALDA, poiché, come ha correttamente osservato la Procura
Federale, per la rinuncia allo svolgimento dell’attività giovanile è già stata (erroneamente)
sanzionata dal Giudice Sportivo territorialmente competente e non può più essere
giudicata una seconda volta.
Per quanto attiene al Presidente, egli ha, anche in questa sede, assunto su di sé la
responsabilità della rinuncia e pertanto è provata la sussistenza dell’addebito contestato.
Peraltro l’entità della sanzione richiesta eccede i parametri normali adottati da questa
Commissione Disciplinare, di talchè la medesima va contenuta in giorni dieci di inibizione.
Quanto al sig. Claudio VIVALDA, appare credibile quanto da quest’ultimo affermato se
non altro perché non avrebbe avuto alcun interesse, in una situazione di sostanziale
accordo tra tutti i dirigenti, Presidente compreso, ad arrogarsi dolosamente cariche non
rivestite.
La buona fede dell’incolpato appare pertanto dimostrata ed il medesimo va dichiarato
esente da qualsiasi responsabilità L’assoluzione del dirigente incolpato comporta il
proscioglimento della società che, come anzi detto, era deferita a mero titolo di
responsabilità oggettiva per la condotta del proprio dirigente..
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare,
Dichiara il sig. VIVALDA Gian Piero responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto,
applica al medesimo la sanzione dell’inibizione per giorni dieci;
Assolve il sig. VIVALDA Claudio e la società CERVERE dagli addebiti loro rispettivamente
mossi.