COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 26 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89

del 26 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori

VIVALDA Gian Piero e VIVALDA Claudio rispettivamente

Presidente e dirigente della società A.S.D. F.C. CERVERE, per

rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art 1

C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND

come integrato dalle disposizioni del C.U. n.1 LND come

richiamate al cap. A9 - punto 2 - lett. a), il secondo della

violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. la Società della

violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

Con atto del 31\3\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il

sig. VIVALDA Gian Piero per aver contravvenuto ai principi di lealtà probità aver

rinunciato a partecipare con la propria squadra al Campionato Juniores Provinciale nella

stagione sportiva 2008-2009; il sig. VIVALDA Claudio per aver contravvenuto ai principi di

lealtà correttezza e probità sottoscrivendo la lettera 23-24\10\08 quale Presidente della

società senza rivestirne la carica. Le Società CERVERE per rispondere a titolo di

responsabilità oggettiva per l’operato del proprio dirigente.

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione inviata dal Comitato Regionale

Piemonte e Valle d’Aosta in cui si riferiva della lettera inviata dalla A.S.D. F.C. CERVERE

in data 23\10\09, con cui si comunicava la rinuncia della Società al Campionato Juniores

Provinciale, costituente attività giovanile per la stagione 2008-2009

Nel corso delle indagini si accertava che tale lettera, nella parte relativa alla sottoscrizione

recava la dicitura “Per A.S.D. F.C. CERVERE, il Presidente Claudio VIVALDA”, mentre le

risultanze del foglio di censimento attestavano che il Presidente pro tempore era il sig.

Gian Piero VIVALDA.

Si accertava altresì che, con decisione pubblicata in C.U. n. 14 del 30.10.08 della

Delegazione Provinciale di Cuneo, il Giudice Sportivo territorialmente competente aveva

inflitto alla società CERVERE, considerata rinunciataria al Campionato Juniores

Provinciale per effetto della suddetta lettera, l’ammenda di € 1.500,00..

Nella seduta del 12\6\09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario

CARPINTERI in rappresentanza della Procura Federale i signori. Gian Piero e Claudio

VIVALDA rispettivamente Presidente e Dirigente della società CERVERE

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi a carico del signor

VIVALDA Gian Piero la sanzione dell’inibizione per mesi due, a carico del signor

VIVALDA Claudio la sanzione dell’inibizione per mesi uno e giorni quindici, e a carico

della società CERVERE, la sanzione dell’ammenda per € 500,00.

Il sig. Claudio VIVALDA dichiarava che l’aver sottoscritto la missiva in qualità di

Presidente è stato il frutto di un semplice errore essendo egli convinto che fosse già stato

modificato lo statuto societario con la propria successione nella carica rivestita dal

fratello. Precisava, inoltre, che la decisione di rinunciare a partecipare al campionato

giovanile era stata presa di comune accordo tra tutti i responsabili della Società.

Il sig. Gian Piero VIVALDA confermava quanto dichiarato dal fratello ed aggiungeva che

dell’allestimento della squadra per il campionato giovanile avrebbe dovuto occuparsi una

persona che ha successivamente fatto mancare il proprio contributo. Constatata la

situazione si è deciso di comunicare tempestivamente la rinuncia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che nel presente procedimento la società CERVERE è

chiamata unicamente a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del

dirigente Claudio VIVALDA, poiché, come ha correttamente osservato la Procura

Federale, per la rinuncia allo svolgimento dell’attività giovanile è già stata (erroneamente)

sanzionata dal Giudice Sportivo territorialmente competente e non può più essere

giudicata una seconda volta.

Per quanto attiene al Presidente, egli ha, anche in questa sede, assunto su di sé la

responsabilità della rinuncia e pertanto è provata la sussistenza dell’addebito contestato.

Peraltro l’entità della sanzione richiesta eccede i parametri normali adottati da questa

Commissione Disciplinare, di talchè la medesima va contenuta in giorni dieci di inibizione.

Quanto al sig. Claudio VIVALDA, appare credibile quanto da quest’ultimo affermato se

non altro perché non avrebbe avuto alcun interesse, in una situazione di sostanziale

accordo tra tutti i dirigenti, Presidente compreso, ad arrogarsi dolosamente cariche non

rivestite.

La buona fede dell’incolpato appare pertanto dimostrata ed il medesimo va dichiarato

esente da qualsiasi responsabilità L’assoluzione del dirigente incolpato comporta il

proscioglimento della società che, come anzi detto, era deferita a mero titolo di

responsabilità oggettiva per la condotta del proprio dirigente..

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare,

Dichiara il sig. VIVALDA Gian Piero responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto,

applica al medesimo la sanzione dell’inibizione per giorni dieci;

Assolve il sig. VIVALDA Claudio e la società CERVERE dagli addebiti loro rispettivamente

mossi.

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