COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 26 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89

del 26 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori

ZOPPIS Carlo e DEL PONTE Giorgio FRASCOIA Moreno,

rispettivamente Presidente, calciatore e dirigente

accompagnatore della società A.S.D. SANMAURIZIESE e della

società A.S.D. SANMAURIZIESE per rispondere rispettivamente il

primo ed il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1

C.G.S. in riferimento all’art. 40 N.O.I.F. il terzo della violazione di

cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 61 comma 5

N.O.I.F la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2

C.G.S.

Con atto del 11\5\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il

sig. ZOPPIS Carlo, Presidente della SANMAURIZIESE, per aver sottoscritto la richiesta di

tesseramento del sig. DEL PONTE quando questo risultava ancora tesserato per la

A.S.D. SUNESE, il sig. DEL PONTE Giorgio, calciatore tesserato per la

SANMAURIZIESE per aver sottoscritto la propria richiesta di tesseramento per

quest’ultima società benché tesserato per la SUNESE nonché per aver disputato sette

gare del campionato di prima categoria girone A organizzato dal Comitato Regionale

Piemonte e Valle d’Aosta militando nella SANMAURIZIESE in difetto di regolare

tesseramento, il sig. FRASCOIA Moreno per avere sottoscritto le distinte dei giocatori

relative alle sette gare disputate dal DEL PONTE attestando la regolarità della posizione

dei calciatori ivi inseriti, la Società SANMAURIZIESE a titolo di responsabilità diretta ed

oggettiva per le condotte addebitate al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Il presente procedimento trae origine da una lettera inviata dal Presidente della

PRATESE al Presidente del Comitato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta e

successivamente trasmessa per competenza alla Procura Federale in cui si segnalava

l’irregolare impiego, da parte della società SANMAURIZIESE, del calciatore Giorgio DEL

PONTE.

Nel corso delle indagini si accertava la veridicità di quanto segnalato ovverosia che il

suddetto giocatore era stato tesserato ed impiegato nonostante fosse già tesserato per la

SUNESE. Si accertava altresì che in tale posizione irregolare il DEL PONTE aveva

disputato sette gare.

Nella seduta 19\6\09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA

in rappresentanza della Procura Federale il Presidente della società SANMAURIZIESE e

tutti i tesserati incolpati, tutti assistiti dall’avv. Marco PAFFONI.

Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della

possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS

(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).

Le parti, concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi due e giorni

venti di inibizione a carico del sig. ZOPPIS, mesi uno e giorni dieci di squalifica a carico

del sig. DEL PONTE, mesi due di inibizione a carico del sig. FRASCOIA, ammenda per €

340,00 e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2009-

2010 a carico della società SANMAURIZIESE.

.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vista la richiesta, formulata dalle parti, di definizione del procedimento a norma dell’art.

23 C.G.S..

Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità

del Presidente, dei tesserati e della Società incolpata e considerata la congruità della

sanzione concordata.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare applica le seguenti sanzioni:

- mesi uno e giorni venti di inibizione a carico del sig. Carlo ZOPPIS, Presidente

della Società SANMAURIZIESE;

- mesi uno e giorni dieci di squalifica a carico del sig. Giorgio DEL PONTE

calciatore tesserato per la società SANMAURIZIESE;

- mesi due due di inibizione a carico del sig. Moreno FRASCOIA dirigente

accompagnatore della società SANMAURIZIESE;

- ammenda per € .340,00 (treicentoquaranta\00) e la penalizzazione di tre punti in

classifica da scontarsi nel campionato disputato dalla prima squadra nella

prossima stagione sportiva 2009-2010.

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