COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 26 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89
del 26 Giugno 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo dell’U.S. CASSANO CALCIO avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata in data 12/06/09 sul Comunicato
Ufficiale n. 48, della delegazione provinciale di Alessandria, in
ordine alla gara CASSANO - GARBAGNA del 10/06/09 valida per il
Campionato di II categoria, girone R
Con riferimento alla gara indicata all’oggetto l’U.S. CASSANO ricorreva alla Commissione
Disciplinare, per ottenere una riduzione della inibizione sino al 10/06/2010 inflitta dal
Giudice sportivo al proprio dirigente accompagnatore GHIO Mauro.
Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 60, pubblicato in
data 19/03/09, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per i ricorsi ed i
reclami agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate e degli eventuali
spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di della L.N.D. e dei
Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione
sportiva 2008/2009.
Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza
avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o
essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del
secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i
provvedimenti del G.d.S. territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine
laddove previsto – di copia alla controparte.
Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato in data
12/06/09 sul C.U. n° 48 della Delegazione Provinciale di Alessandria è stato trasmesso a
mezzo fax, presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta solo in data
17/06/09.
L’inosservanza del suddetto termine procedurale preclude pertanto ogni ulteriore esame
del reclamo nel merito della vicenda ad oggetto dello stesso.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone
l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 con addebito sul conto dell’U.S.
CASSANO.