COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 26 Giugno 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territ

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89

del 26 Giugno 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo dell’U.S. CASSANO CALCIO avverso la decisione del

Giudice Sportivo pubblicata in data 12/06/09 sul Comunicato

Ufficiale n. 48, della delegazione provinciale di Alessandria, in

ordine alla gara CASSANO - GARBAGNA del 10/06/09 valida per il

Campionato di II categoria, girone R

Con riferimento alla gara indicata all’oggetto l’U.S. CASSANO ricorreva alla Commissione

Disciplinare, per ottenere una riduzione della inibizione sino al 10/06/2010 inflitta dal

Giudice sportivo al proprio dirigente accompagnatore GHIO Mauro.

Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 60, pubblicato in

data 19/03/09, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per i ricorsi ed i

reclami agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate e degli eventuali

spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di della L.N.D. e dei

Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione

sportiva 2008/2009.

Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza

avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o

essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del

secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i

provvedimenti del G.d.S. territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine

laddove previsto – di copia alla controparte.

Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato in data

12/06/09 sul C.U. n° 48 della Delegazione Provinciale di Alessandria è stato trasmesso a

mezzo fax, presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta solo in data

17/06/09.

L’inosservanza del suddetto termine procedurale preclude pertanto ogni ulteriore esame

del reclamo nel merito della vicenda ad oggetto dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone

l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 con addebito sul conto dell’U.S.

CASSANO.

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