COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori
VAILATTI Nicola (alias VAILATTI Nicolai) calciatore, MARZO
Paolo, STRAMAGLIA Francesco e TUCCIO Rosario,
rispettivamente Dirigenti i primi due e Presidente della società
NEW JUVARRA ora cessata, nonché del sig. RANELLUCCI
Rosario, direttore sportivo della società U.S. SANGONESE
BOSCHETTO, e della società U.S. SANGONESE BOSCHETTO per
rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1
C.G.S. in relazione art. 10 comma 2, 22 comma 2, nonché art. 1
comma 3 C.G.S., il secondo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S.
in relazione art. 10 C.G.S il terzo della violazione di cui all’art. 1
C.G.S. in relazione art. 22 comma 2 C.G.S. il quarto della
violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione art. 10 commi 1 e 2
C.G.S. , il quinto della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in
relazione art 10 commi 1 e 2 C.G.S.; la Società della violazione di
cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 5\3\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione, nelle
loro rispettive qualità, il sig. VAILATTI per avere, in violazione dei principi di lealtà,
probità e correttezza sportiva, con il falso nome di VAILATTI Nicolai firmato in data
21\9\07 la richiesta di tesseramento per la società NEW JUVARRA e in data 20\9\08 la
richiesta di tesseramento per la SANGONESE BOSCHETTO; per avere, con il falso
nome sopra indicato, pur essendo colpito da squalifica fino al 30\6\09 col nome vero,
partecipato alla gara del 13\4\08 NEW JUVARRA – PINASCA; per avere partecipato
nelle file della SANGONESE BOSCHETTO con detto falso nome in pendenza della
squalifica di cui copra ad otto gare nella stagione sportiva 2008\2009; infine per non
essersi presentato avanti al Collaboratore della Procura Federale benché formalmente
convocato; il sig. MARZO, dirigente con delega di firma per la NEW JUVARRA all’epoca
dei fatti, per avere, in violazione dei principi di lealtà probità e correttezza sportiva,
firmato, in data 21\9\07, la richiesta di tesseramento per la società NEW JUVARRA
riguardante il VAILATTI recante il falso nome di Nicolai; il sig. STRAMAGLIA, dirigente
accompagnatore NEW JUVARRA, per aver sottoscritto la distinta di gara relativa
all’incontro NEW JUVARRA – PINASCA in cui figurava il VAILATTI pur essendo a
conoscenza dell’irregolarità della partecipazione del medesimo; il TUCCIO per aver
consentito che la NEW JUVARRA, da egli rappresentata, tesserasse con il falso nome di
VAILATTI Nicolai, il proprio giocatore già tesserato come VAILATTI Nicola, colpito da
squalifica; il RANELLUCCI per aver intrattenuto contatti finalizzati al tesseramento del
giocatore VAILATTI Nicola alias Nicolai, pur essendo a conoscenza della reale identità
dello stesso o, comunque, per non aver prestato sufficiente e necessaria diligenza
nell’accertare la reale identità del calciatore che andava a tesserare visti i dubbi
evidenziati anche dal proprio Presidente circa il fatto che si trattasse in realtà del
calciatore VAILATTI Nicola, dal RANELLUCCI peraltro, personalmente conosciuto. La
società SANGONESE BOSCHETTO per responsabilità oggettiva nel comportamento
ascritto al proprio dirigente e al proprio tesserato
Il presente procedimento trae origine dalla delibera assunta da questa Commissione
Disciplinare con la quale veniva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine,
un reclamo presentato dalla società PINASCA in cui si lamentava l’irregolarità della
partecipazione alla gara NEW JUVARRA – PINASCA del calciatore VAILATTI Nicolai in
quanto precedentemente colpito da squalifica sotto il diverso nome di VAILATTI Nicola.
Contestualmente alla decisione si trasmettevano gli atti alla Procura Federale affinchè si
controllasse se quanto riferito nel ricorso corrispondesse a verità.
In esito alle accurate indagini si accertava che presso l’Ufficio competente erano presenti
due pratiche di tesseramento per la NEW JUVARRA l’una relativa a VAILATTI Nicola,
l’altra al VAILATTI Nicolai. I documenti allegati recavano diversa data di nascita e diversa
residenza. Mentre il primo veniva tesserato il 20\9\06 e svincolato il 17\12\07, il secondo
era tesserato il 21\9\07 con modulo sottoscritto per la società dal dirigente MARZO
Paolo. Successivamente, con richiesta del 20\9\08,.il Nicolai tesserato per la
SANGONESE BOSCHETTO. La società NEW JUVARRA risultava aver cessato tutte le
attività dopo la stagione sportiva 2007-2008.
Venivano altresì effettuati riscontri anagrafici presso il Comune di Torino indicato come
luogo di nascita e residenza di entrambi i VAILATTI e, mentre veniva confermata
l’esistenza del Nicola, nulla risultava sul Nicolai, il quale, convocato per essere
interrogato dal collaboratore della Procura Federale, ometteva di comparire.
Infine, avendo il Nicolai disputato otto gare durante la stagione sportiva 2008-2009 nelle
file della SANGONESE BOSCHETTO, venivano convocati Il Presidente ed il Direttore
Sportivo della Società. Sig Bruno RANELLUCCI che rendevano dichiarazioni contrastanti
in relazione ai rapporti di conoscenza con il VAILATTI Nicolai.
Nella seduta dell’8\5\09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario
CARPINTERI in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Bruno RANELLUCCI e,
per la società SANGONESE BOSCHETTO, il Presidente sig. CAPELLUPO Antonio.
A carico degli incolpati, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti chiedeva
l’applicazione delle seguenti sanzioni: anni uno e mesi sei di inibizione per il
RANELLUCCI, ammenda per € 1.000,00 per la società SANGONESE BOSCHETTO,
anni quattro di squalifica per il VAILATTI, anni due di inibizione per il MARZO, anni due
di inibizione per lo STRAMAGLIA ed anni uno di inibizione per il TUCCIO.
In relazione alle contestazioni mosse alla società il Presidente CAPELLUPO precisava
meglio le circostanze ed il tenore del colloquio intercorso col Direttore Sportivo in merito
al tesseramento del VAILATTI incluso in un elenco di giocatori da inserire. in squadra in
esito ad una selezione effettuata dal nuovo allenatore.
Il RANELLUCCI, dal canto suo, precisava che la asserita pregressa conoscenza del
VAILATTI Nicola era consistita nell’averlo visto giocare circa due anni prima della
presentazione in società del Nicolaj e di non aver sospettato minimamente che potesse
trattarsi della stessa persona. Le perplessità esternate telefonicamente dal Presidente
nel corso del colloquio telefonico, avvenuto mentre quest’ultimo era in viaggio, erano
fugate dalla presentazione di un documento di identità apparentemente regolare e dalla
verifica presso gli uffici della Federazione della regolarità del tesseramento e
dell’assenza di squalifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze degli accertamenti anagrafici ed il tenore del reclamo proposto dal
PINASCA dimostrano senza ombra di dubbio che il VAILATTI Nicola ed il VAILATTI
Nicolaj sono la stessa persona che, colpita da squalifica con il primo nome, utilizzava un
documento falso per partecipare impunemente alle gare nonostante la sanzione.
E’ pertanto pacifica la responsabilità del calciatore per tutti gli addebiti.. Il VAILATTI,
avendo avuto la possibilità di discolparsi ovvero di chiarire eventuali equivoci o errori,
non si è presentato alla convocazione della Procura Federale confermando
implicitamente la validità delle accuse mosse a suo carico.
Ovviamente vanno ritenuti responsabili il Presidente e i Dirigenti (tutti ex-tesserati) della
NEW JUVARRA. ora cessata. Essi, infatti, al fine di poter riutilizzare il giocatore incorso
in una pesante squalifica, hanno provveduto a tesserarlo sotto falso nome.
Per il VAILATTI e per tutti gli incolpati appartenenti alla NEW JUVARRA vanno applicate
le sanzioni proposte dalla Procura Federale in quanto congrue alla gravità dei fatti
Vanno invece dichiarati esenti da responsabilità il RANELLUCCI e la società
SANGONESE BOSCHETTO.
Quanto al Direttore Sportivo, si ritiene che le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni
rilasciate in fase di indagini, laddove ha affermato di non aver mai affrontato la questione
VAILATTI col Presidente mentre quest’ultimo, nella stessa sede, ha riferito di essere
stato rassicurato della diversità dei due soggetti proprio dal RANELLUCCI, integri un
semplice elemento di sospetto, ma non sia sufficiente a provare la consapevolezza della
falsa identità del VAILATTI.Nicolaj in capo al dirigente incolpato.
E’ ben verosimile, infatti, che il volto di una persona vista giocare due anni prima non
resti fissato in modo indelebile nella mente, e d’altra parte eventuali dubbi potevano
essere fugati solo attraverso lo svolgimento dei prescritti controlli che, come lo stesso
incolpato ha riferito all’udienza, sono stati effettuati, di talchè nessun rilievo, in relazione
alla condotta tenuta in occasione del tesseramento del falso Nicolai, può essere mosso,
neppure in punto omissione di diligenza.
L’assoluzione del RANELLUCCI comporta il proscioglimento della Società chiamata
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio dirigente.
E’ pur vero che alla SANGONESE BOSCHETTO veniva addebitata anche la condotta
del tesserato VAILATTI.
Va tuttavia considerato che, essendo proprio il tesseramento, ovvero la condizione che
fa scattare la responsabilità oggettiva delle società, conseguito con una condotta a dir
poco truffaldina da parte del VAILATTI, gli effetti dannosi delle ulteriori scorrettezze non
possono ricadere sul sodalizio di appartenenza.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare
dichiara esenti da responsabilità e conseguentemente assolve il sig. RANELLUCCI
Bruno e la Società SANGONESE BOSCHETTO.
dichiara i sig.ri VAILATTI Nicola (alias VAILATTI Nicolai), MARZO Paolo, STRAMAGLIA
Francesco e TUCCIO Rosario responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e
per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:
- squalifica per anni quattro a carico del sig. VAILATTI Nicola (alias VAILATTI
Nicolai)
- inibizione per anni due a carico del sig. MARZO Paolo
- inibizione per anni due a carico del sig. STRAMAGLIA Francesco
- inibizione per anni uno e mesi sei a carico del sig. TUCCIO Rosario.