COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo proposto dall’allenatore dell’ATLETICO NOVARA 07
avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla
gara AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA, disputatasi il 13/04/09
nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C
(Comunicato Ufficiale n° 52 del 30/04/09 della Delegazione
Provinciale di Novara)
Con il reclamo in oggetto, l’allenatore dell’ATLETICO NOVARA 07, Sig. Roberto
RAIMONDO, contesta le decisioni, pubblicate sul C.U. n° 52 del 30/04/09 della
Delegazione Provinciale di Novara, assunte dal Giudice sportivo in merito alla gara
AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA disputatasi il 13/04/09 nell’ambito del
Campionato di Seconda Categoria – Girone C.
Il reclamante si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica, fino al
18/05/09, inflittagli dal giudice sportivo e ne chiede la riduzione.
La Commissione disciplinare territoriale,
• rilevato, preliminarmente, che il C.G.S. prevede, all’art. 45, punto 3, lett. b), la non
impugnabilità in alcuna sede dei provvedimenti disciplinari che comportino, fra
l’altro, la squalifica per i tecnici per un periodo di tempo fino ad un mese;
• osservato che il tempo intercorrente fra la data dell’1/05/09, giorno successivo a
quello della pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento impugnato, data
dalla quale decorre la squalifica, come previsto dall’art. 22, comma 2 del C.G.S.,
ed il 18/05/09, termine della squalifica, è inferiore ad un mese;
• considerato che la norma sopra richiamata non consente di prendere in esame il
reclamo proposto;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in questione e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 18/05/09 inflitta all’allenatore RAIMONDO Roberto.