COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Reclamo proposto dall’allenatore dell’ATLETICO NOVARA 07

avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla

gara AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA, disputatasi il 13/04/09

nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone C

(Comunicato Ufficiale n° 52 del 30/04/09 della Delegazione

Provinciale di Novara)

Con il reclamo in oggetto, l’allenatore dell’ATLETICO NOVARA 07, Sig. Roberto

RAIMONDO, contesta le decisioni, pubblicate sul C.U. n° 52 del 30/04/09 della

Delegazione Provinciale di Novara, assunte dal Giudice sportivo in merito alla gara

AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA disputatasi il 13/04/09 nell’ambito del

Campionato di Seconda Categoria – Girone C.

Il reclamante si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica, fino al

18/05/09, inflittagli dal giudice sportivo e ne chiede la riduzione.

La Commissione disciplinare territoriale,

• rilevato, preliminarmente, che il C.G.S. prevede, all’art. 45, punto 3, lett. b), la non

impugnabilità in alcuna sede dei provvedimenti disciplinari che comportino, fra

l’altro, la squalifica per i tecnici per un periodo di tempo fino ad un mese;

• osservato che il tempo intercorrente fra la data dell’1/05/09, giorno successivo a

quello della pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento impugnato, data

dalla quale decorre la squalifica, come previsto dall’art. 22, comma 2 del C.G.S.,

ed il 18/05/09, termine della squalifica, è inferiore ad un mese;

• considerato che la norma sopra richiamata non consente di prendere in esame il

reclamo proposto;

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso in questione e, conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica fino al 18/05/09 inflitta all’allenatore RAIMONDO Roberto.

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