COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Reclamo Società DERTHONA F.B.C. 1908 avverso le decisioni

del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 72 del 07.05.2009 del

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara

DERTHONA - BRA del 03.05.2009, Campionato Allievi Regionali.

Con ricorso inviato tramite fax in data 08.05.2009, la società Derthona si duole dei

provvedimenti disciplinari assunti a carico dei giocatori DEBENEDICTIS Davide,

LABORANTI Mattia, SYELHADJI Malick squalificati per due gare, GHIROTTO Mattia per

quattro gare ed inoltre per l’inibizione del dirigente DEBENEDICTIS Giuseppe sino al

06.06.2009 in relazione alla gara in oggetto.

Il reclamo riguardante il dirigente Debenedictis Giuseppe ed i giocatori Debenedictis

Davide, Laboranti Mattia e Syelhadji Malick non viene preso in esame in ragione di

quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili

ed immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per

tecnici e massaggiatori fino ad un mese e la squalifica dei calciatori fino a due giornate

di gara”.

La ricorrente per quanto concerne il giocatore Ghirotto Mattia propone una lettura dei

fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato; afferma che la

conseguenza dei fatti accaduti è da attribuirsi al direttore di gara che non è stato

all’altezza della situazione , evidenziando in forma generica che lo stesso è incorso in

“errori tecnici macroscopici e valutazioni incomprensibili”.

Il ricorso non merita accoglimento in quanto si fonda su questioni tecniche di esclusiva

competenza arbitrale; il provvedimento assunto in prima istanza dal Giudice Sportivo

sulla base dei documenti ufficiali, fonte privilegiata di prova, appare conforme ai criteri

dettati dal Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

a) di respingere il proposto ricorso;

b) di confermare la squalifica per quattro gare al giocatore GHIROTTO Mattia;

c) di dichiarare inammissibile il reclamo inerente il dirigente DEBENEDICTIS

Giuseppe ed i giocatori DEBENEDICTIS Davide, LABORANTI Mattia e

SYELHADJI Malick;

d) di disporre l’addebito alla società DERTHONA FBC 1908 della relativa tassa

reclamo di € 62,00 che risulta non versata.

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