COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74  del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

f) Reclamo proposto dall’allenatore del CASTAGNOLE

PANCALIERI avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine

alla gara PANCALIERI – BORGARETTO disputatasi il 25/04/09

nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi

Con il reclamo in oggetto, depositato in Segreteria in data 06/05/09, l’allenatore del

CASTAGNOLE PANCALIERI, Sig. ZORDAN Matteo, contesta la squalifica fino al

30/09/09 inflittagli dal Giudice sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato

ufficiale n° 38 del 30/04/09 della Delegazione di Pinerolo.

Il reclamante ritiene eccessiva la punizione riportata in relazione ai fatti attribuitigli e

contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita PANCALIERI –

BORGARETTO, disputatasi il 25/04/09 nell’ambito del Campionato Provinciale Allievi.

La Commissione disciplinare territoriale,

• presa visione del Comunicato Ufficiale n° 100/A della F.I.G.C., pubblicato in

Roma il 27/02/09, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini

procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate

dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. in corso di

svolgimento;

• preso atto del comunicato della Delegazione locale di Pinerolo con il quale si

rende noto che la gara in questione è stata la terzultima del campionato in

esame;

• rilevato, quindi, preliminarmente che il ricorso è stato proposto oltre il termine

delle ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U.

recante i provvedimenti del G.S. territoriale che si intendono impugnare;

• considerato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la

trattazione del merito;

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che risulta

versata contestualmente al deposito dello stesso e, conseguentemente

CONFERMA

la squalifica fino al 30/09/09 inflitta all’allenatore del CASTAGNOLE PANCALIERI, Sig:

ZORDAN Matteo.

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