COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor

CERUTTI Walter, calciatore, del signor DE GIOVANNINI Alex,

Dirigente della società VALGRANDE CAMBIASCA e della società

U.S.D. VALGRANDE CAMBIASCA per rispondere il primo delle

violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 comma 3 C.G.S., il

secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in

riferimento all’art. 61 N.O.I.F., la società della violazione di cui

all’art. 4 comma 2 C.G.S.

Con atto del 16/3/09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il

sig. CERUTTI Walter, calciatore, per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e

correttezza, disputato la gara VIRTUS VALLEDOSSOLA – VALGRANDE CAMBIASCA

del 27.4.08 valida per il campionato di II categoria girone A, non avendone titolo in quanto

squalificato; il sig. DE GIOVANNINI, dirigente accompagnatore della Società

VALGRANDE CAMBIASCA per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e

probità, permesso, attestandone falsamente la posizione regolare, che il CERUTTI

partecipasse alla gara indicata benché squalificato; la Società medesima a titolo di

responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile ai propri tesserati.

Il presente procedimento trae origine da un reclamo pervenuto a questa Commissione

Disciplinare ed inviato alla Procura Federale per competenza, in cui lil Presidente della

BEURESE, società terza e non avente titolo a proporre impugnazione, lamentava

l’irregolare partecipazione del calciatore CERUTTI alla gara VIRTUS VALLEDOSSOLA –

VALGRANDE CAMBIASCA del 27.4.08 valida per il campionato di II categoria girone A,

adombrando la possibilità che l’illegittimo impiego del giocatore fosse il frutto di accordi

tra le due Società miranti a creare un’opportunità per la VIRTUS VALLEDOSSOLA di

ottenere comunque un risultato positivo evitando la retrocessione.

L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione di documentazione da cui trovavano

conferma le notizie sull’irregolare posizione del calciatore mentre nulla emergeva in

ordine al possibile illecito riferito.

Nella seduta del 15/5/09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. PRONZATO

in rappresentanza della Procura Federale, il sig. DE GIOVANNINI e, per la Società

incolpata, il Presidente sig. Umberto COLOMB, entrambi assistiti dall’avv. Mario DI

PRIMO, mentre rimaneva assente il CERUTTI

Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della

possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS

(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).

Le parti, concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi due di inibizione a

carico del DE GIOVANNINI e di un punto di penalizzazione a carico della società

VALGRANDE CAMBIASCA.

A carico del sig. CERUTTI Walter, il Procuratore Federale, previa relazione sul fatto,

chiedeva altresì l’applicazione della sanzione della squalifica per tre giornate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene al DE GIOVANNINI ed alla società VALGRANDE CAMBIASCA, vista

la richiesta formulata dalle parti di definizione del procedimento a norma dell’art. 23

C.G.S..

Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità

del dirigente e della Società incolpata e considerata la congruità delle sanzioni

concordate, ne va disposta l’applicazione.

Riguardo al CERUTTI, la cui condotta di partecipazione alla gara sopra indicata in

pendenza di squalifica è documentalmente provata, si ritiene di dover contenere la

sanzione richiesta dalla Procura Federale riducendone l’entità ad una sola giornata di

squalifica, secondo i normali criteri adottati da questa Commissione Disciplinare per

queste violazioni.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare,

a norma dell’art. 23 C.G.S. applica: .

- a carico della sig.ra. DE GIOVANNINI Alex la sanzione dell’inibizione per mesi

due.

- a carico della società U.S.D. VALGRANDE CAMBIASCA la sanzione della

penalizzazione di quattro punti nel campionato in corso.

Dichiara il calciatore CERUTTI Walter responsabile della violazione addebitata e, per

l’effetto, infligge al medesimo la sanzione di una giornata di squalifica

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