COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor
CERUTTI Walter, calciatore, del signor DE GIOVANNINI Alex,
Dirigente della società VALGRANDE CAMBIASCA e della società
U.S.D. VALGRANDE CAMBIASCA per rispondere il primo delle
violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 22 comma 3 C.G.S., il
secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in
riferimento all’art. 61 N.O.I.F., la società della violazione di cui
all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 16/3/09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il
sig. CERUTTI Walter, calciatore, per avere, in violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza, disputato la gara VIRTUS VALLEDOSSOLA – VALGRANDE CAMBIASCA
del 27.4.08 valida per il campionato di II categoria girone A, non avendone titolo in quanto
squalificato; il sig. DE GIOVANNINI, dirigente accompagnatore della Società
VALGRANDE CAMBIASCA per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità, permesso, attestandone falsamente la posizione regolare, che il CERUTTI
partecipasse alla gara indicata benché squalificato; la Società medesima a titolo di
responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile ai propri tesserati.
Il presente procedimento trae origine da un reclamo pervenuto a questa Commissione
Disciplinare ed inviato alla Procura Federale per competenza, in cui lil Presidente della
BEURESE, società terza e non avente titolo a proporre impugnazione, lamentava
l’irregolare partecipazione del calciatore CERUTTI alla gara VIRTUS VALLEDOSSOLA –
VALGRANDE CAMBIASCA del 27.4.08 valida per il campionato di II categoria girone A,
adombrando la possibilità che l’illegittimo impiego del giocatore fosse il frutto di accordi
tra le due Società miranti a creare un’opportunità per la VIRTUS VALLEDOSSOLA di
ottenere comunque un risultato positivo evitando la retrocessione.
L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione di documentazione da cui trovavano
conferma le notizie sull’irregolare posizione del calciatore mentre nulla emergeva in
ordine al possibile illecito riferito.
Nella seduta del 15/5/09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. PRONZATO
in rappresentanza della Procura Federale, il sig. DE GIOVANNINI e, per la Società
incolpata, il Presidente sig. Umberto COLOMB, entrambi assistiti dall’avv. Mario DI
PRIMO, mentre rimaneva assente il CERUTTI
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della
possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS
(applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti).
Le parti, concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi due di inibizione a
carico del DE GIOVANNINI e di un punto di penalizzazione a carico della società
VALGRANDE CAMBIASCA.
A carico del sig. CERUTTI Walter, il Procuratore Federale, previa relazione sul fatto,
chiedeva altresì l’applicazione della sanzione della squalifica per tre giornate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene al DE GIOVANNINI ed alla società VALGRANDE CAMBIASCA, vista
la richiesta formulata dalle parti di definizione del procedimento a norma dell’art. 23
C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità
del dirigente e della Società incolpata e considerata la congruità delle sanzioni
concordate, ne va disposta l’applicazione.
Riguardo al CERUTTI, la cui condotta di partecipazione alla gara sopra indicata in
pendenza di squalifica è documentalmente provata, si ritiene di dover contenere la
sanzione richiesta dalla Procura Federale riducendone l’entità ad una sola giornata di
squalifica, secondo i normali criteri adottati da questa Commissione Disciplinare per
queste violazioni.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare,
a norma dell’art. 23 C.G.S. applica: .
- a carico della sig.ra. DE GIOVANNINI Alex la sanzione dell’inibizione per mesi
due.
- a carico della società U.S.D. VALGRANDE CAMBIASCA la sanzione della
penalizzazione di quattro punti nel campionato in corso.
Dichiara il calciatore CERUTTI Walter responsabile della violazione addebitata e, per
l’effetto, infligge al medesimo la sanzione di una giornata di squalifica