COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo del G.S.D. GENOLA avverso l’inibizione sino al
4/07/09 a carico del dirigente accompagnatore GULLINO
Giuseppe, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e pubblicata sul comunicato
ufficiale n. 72 del 7/5/2009, con riferimento alla gara GENOLA –
SOMMARIVA PERNO, disputata in data 3/05/09 nell’ambito del
campionato di Promozione, organizzato dal Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta
Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo ha inibito il dirigente accompagnatore
GULLINO Giuseppe sino al 4 luglio 2009, in conseguenza del suo comportamento
antisportivo reiterato nel corso della gara citata in premessa ed al termine della stessa,
concretizzatosi in gravi insulti e minacce nei confronti dell’arbitro e degli organismi
federali.
In relazione a tali fatti il ricorrente chiede una riduzione dell’inibizione applicata dal
Giudice Sportivo, da un lato negando che alcune delle frasi riportate nel supplemento di
referto siano state mai profferite dal medesimo, dall’altro affermando che la durata della
stessa non sarebbe congrua, se rapportata alla modesta entità della squalifica per sei
giornate comminata dal Giudice Sportivo al giocatore TAPPERO Paolo - pubblicata sul
C.U. n. 63 del 2/4/2009 – per avere insultato, minacciato e colpito l’arbitro con una
borraccia.
Rilevato che la ricostruzione dell’episodio offerta dal direttore di gara nel supplemento al
rapporto di gara appare intrinsecamente coerente e verosimilmente riconducibile allo
stato d’animo particolarmente nervoso del sig. GULLINO in occasione di quella gara,
come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, gli argomenti difensivi evidenziati nel
ricorso sono del tutto privi di pregio e lo stesso non merita accoglimento.
Rilevato per mero scopo tuzioristico che la diversa ricostruzione del fatto offerta dal
ricorrente non è idonea, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. C.G.S., a confutare il chiaro,
coerente e preciso resoconto riportato nel referto arbitrale di cui al presente
procedimento, il richiamo ad altro episodio più grave per giustificare la riduzione di quello
sub iudice appare del tutto inconferente, atteso che l’eventuale eccessiva clemenza
mostrata dalla giustizia sportiva in relazione ad altro vicenda antisportiva non può in alcun
modo giustificare una riduzione nel caso di specie, perché gli errori vanno emendati
evitando di reiterarli e non commettendone degli altri, come avverrebbe certamente nel
caso in esame in caso di riduzione dell’entità della sanzione assolutamente congrua
inflitta al sig. GULLINO Giuseppe in conseguenza del comportamento dallo stesso tenuto
nel corso di tutta la gara citata in premessa.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo proposto dal G.S.D.
GENOLA, disponendo l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto della
medesima società.