COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 78  del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo del G.S.D. GENOLA avverso l’inibizione sino al

4/07/09 a carico del dirigente accompagnatore GULLINO

Giuseppe, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato

Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e pubblicata sul comunicato

ufficiale n. 72 del 7/5/2009, con riferimento alla gara GENOLA –

SOMMARIVA PERNO, disputata in data 3/05/09 nell’ambito del

campionato di Promozione, organizzato dal Comitato Regionale

Piemonte e Valle d’Aosta

Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo ha inibito il dirigente accompagnatore

GULLINO Giuseppe sino al 4 luglio 2009, in conseguenza del suo comportamento

antisportivo reiterato nel corso della gara citata in premessa ed al termine della stessa,

concretizzatosi in gravi insulti e minacce nei confronti dell’arbitro e degli organismi

federali.

In relazione a tali fatti il ricorrente chiede una riduzione dell’inibizione applicata dal

Giudice Sportivo, da un lato negando che alcune delle frasi riportate nel supplemento di

referto siano state mai profferite dal medesimo, dall’altro affermando che la durata della

stessa non sarebbe congrua, se rapportata alla modesta entità della squalifica per sei

giornate comminata dal Giudice Sportivo al giocatore TAPPERO Paolo - pubblicata sul

C.U. n. 63 del 2/4/2009 – per avere insultato, minacciato e colpito l’arbitro con una

borraccia.

Rilevato che la ricostruzione dell’episodio offerta dal direttore di gara nel supplemento al

rapporto di gara appare intrinsecamente coerente e verosimilmente riconducibile allo

stato d’animo particolarmente nervoso del sig. GULLINO in occasione di quella gara,

come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, gli argomenti difensivi evidenziati nel

ricorso sono del tutto privi di pregio e lo stesso non merita accoglimento.

Rilevato per mero scopo tuzioristico che la diversa ricostruzione del fatto offerta dal

ricorrente non è idonea, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. C.G.S., a confutare il chiaro,

coerente e preciso resoconto riportato nel referto arbitrale di cui al presente

procedimento, il richiamo ad altro episodio più grave per giustificare la riduzione di quello

sub iudice appare del tutto inconferente, atteso che l’eventuale eccessiva clemenza

mostrata dalla giustizia sportiva in relazione ad altro vicenda antisportiva non può in alcun

modo giustificare una riduzione nel caso di specie, perché gli errori vanno emendati

evitando di reiterarli e non commettendone degli altri, come avverrebbe certamente nel

caso in esame in caso di riduzione dell’entità della sanzione assolutamente congrua

inflitta al sig. GULLINO Giuseppe in conseguenza del comportamento dallo stesso tenuto

nel corso di tutta la gara citata in premessa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo proposto dal G.S.D.

GENOLA, disponendo l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto della

medesima società.

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