COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 25 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 79 del 25 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Gara: A.S.D. NUOVA STATTE 2008 - A.S.D. UNITED MOTTOLA del 7 6 2009 (Reclamo della società

A.S.D. UNITED MOTTOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a

carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatori GRECO Vito, GRECO Daniele,

CASTELLANO Francesco, LOSITO Alessandro, GRECO Giuseppe e ammenda di € 250.00 di cui alla

delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 in data 11.6.2009 della Delegazione Provinciale di

Taranto).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  ritenuto che non sono esaminabili le posizioni dei calciatori LOSITO Alessandro e GRECO Giuseppe i

cui provvedimenti non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia

Sportiva;

-  considerato che può accedersi ad una riduzione delle sanzioni dei calciatori GRECO Vito, GRECO

Daniele, CASTELLANO Francesco essendo risultato che il loro comportamento è stato improntato a

mera reazione difensiva rispetto alle provocazioni violente dei calciatori avversari;

-  ritenuto che non merita censura la punizione sportiva della perdita della gara comminata dal primo

giudice ad entrambe le società con il punteggio di 0 - 3, per essere divenuta improseguibile per la

carenza del numero minimo dei calciatori di entrambe le squadre, a seguito delle espulsioni

comminate dall’arbitro che, a tal fine, decideva la definitiva conclusione della gara stessa

PQM;

DELIBERA

Comunicato Ufficiale n. 79 - pag. 20 di 20

-  dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. UNITED MOTTOLA per i calciatori

LOSITO Alessandro e GRECO Giuseppe (squalifica per n. 2 gare)

-  ridursi a n. 2 giornate le squalifiche inflitte ai calciatori GRECO Vito, GRECO Daniele, CASTELLANO

Francesco ;

-  confermarsi nel resto le impugnate decisioni ivi compresa l’ammenda di € 250,00;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.

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