COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 25 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 25 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
Gara: A.S.D. NUOVA STATTE 2008 - A.S.D. UNITED MOTTOLA del 7 6 2009 (Reclamo della società
A.S.D. UNITED MOTTOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatori GRECO Vito, GRECO Daniele,
CASTELLANO Francesco, LOSITO Alessandro, GRECO Giuseppe e ammenda di € 250.00 di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 in data 11.6.2009 della Delegazione Provinciale di
Taranto).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- ritenuto che non sono esaminabili le posizioni dei calciatori LOSITO Alessandro e GRECO Giuseppe i
cui provvedimenti non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia
Sportiva;
- considerato che può accedersi ad una riduzione delle sanzioni dei calciatori GRECO Vito, GRECO
Daniele, CASTELLANO Francesco essendo risultato che il loro comportamento è stato improntato a
mera reazione difensiva rispetto alle provocazioni violente dei calciatori avversari;
- ritenuto che non merita censura la punizione sportiva della perdita della gara comminata dal primo
giudice ad entrambe le società con il punteggio di 0 - 3, per essere divenuta improseguibile per la
carenza del numero minimo dei calciatori di entrambe le squadre, a seguito delle espulsioni
comminate dall’arbitro che, a tal fine, decideva la definitiva conclusione della gara stessa
PQM;
DELIBERA
Comunicato Ufficiale n. 79 - pag. 20 di 20
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. UNITED MOTTOLA per i calciatori
LOSITO Alessandro e GRECO Giuseppe (squalifica per n. 2 gare)
- ridursi a n. 2 giornate le squalifiche inflitte ai calciatori GRECO Vito, GRECO Daniele, CASTELLANO
Francesco ;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni ivi compresa l’ammenda di € 250,00;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.