COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARA: ANTONELLI – PRO INTER dell’ 8/3/2009

Reclamo della società A.S. ANTONELLI BITONTO del 18.3.09, in opposizione ai provvedimenti adottati

dal Giudice Sportivo a carico di D’ANIELLO ONOFRIO e ANDRIULLI MICHELE, pubblicati sul

Comunicato Ufficiale n° 55 del 12 Marzo 2009 del Comitato Regionale Puglia C.U. C.R.P. n. 55 del

12.3.2009.

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

letto il supplemento di rapporto dell’arbitro;

premesso e considerato

-  che la Società, con una prima doglianza, ha chiesto la revisione del provvedimento disciplinare

adottato in prime cure nei confronti del calciatore D’Aniello Onofrio senza, tuttavia, allegare

circostanze attenuanti in favore del proprio tesserato;

-  che, pertanto, la squalifica di tre giornate a questi inflitta si appalesa congrua anche in relazione a

quanto previsto dall’art. 19, co. 4, lett. b), del C.G.S.;

-  che, con una seconda doglianza, la medesima istante ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta

sino a tutto il 14.3.2011 ad altro calciatore, tale Andriulli Michele, il quale ha tenuto una condotta

violenta ed antisportiva a danno di un avversario;

-  che quest’ultimo provvedimento disciplinare, avuto riguardo al contesto, va adeguato alla reale entità

dell’addebito, sicché appare congruo ridurre la squalifica comminata sino a tutto il 14.3.2010; tutto ciò

premesso e considerato, in parziale accoglimento del reclamo,

DELIBERA

1) Confermarsi la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo in danno del calciatore D’Aniello Onofrio;

2) ridursi, invece, la squalifica inflitta al calciatore Andriulli Michele, sino a tutto il 14/3/2010;

3) nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del reclamo.

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