COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: U.S.D. JUVENTINA - U.S. GALATONE A.S.D. del 19 aprile 2009 (Reclamo della società U.S.

GALATONE A.S.D. in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del

calciatore CAPOCCIA Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data

23.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  ritenuto che non merita modifica il provvedimento adottato dal primo giudice atteso l’atto

particolarmente violento e antisportivo del calciatore CAPOCCIA Alessio

P.Q.M.

DELIBERA

-  respingere il reclamo della società U.S. GALATONE A.S.D. e, per l’effetto, addebitare la tassa sul

conto della reclamante.

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