COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB - POL. OLIMPIA SACRO CUORE del 25/1/2009
Reclamo della società NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB in opposizione al provvedimento adottato dal
Giudice Sportivo a carico del Sig. GUERRIERI PASQUALE, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 47 del
29 Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia.
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
- rilevato che il Direttore di Gara, più volte convocato, non si è reso disponibile per rendere supplemento
di rapporto dinanzi a codesta Commissione Disciplinare;
- ritenuto di dover decidere allo stato degli atti;
- considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. GUERRIERI PASQUALE va adeguata
alla reale entità degli addebiti e che, quindi, va ridotta sino a tutto il 14 Settembre 2009;
DELIBERA
1) in parziale accoglimento del reclamo, come sopra proposto, ridursi l’inibizione inflitta al Sig.
GUERRIERI PASQUALE sino a tutto il 14 Settembre 2009;
2) restituirsi la tassa reclamo atteso il parziale accoglimento dello stesso.