COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento instaurato d

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

nel procedimento

instaurato dalla Procura Federale con nota del 20/2/2009 (prot. n.4763/1327 – pf 07-08/GT/dl) nei

confronti di:

1. Francesco Carbone, già allenatore della ASD RACALE;

2. Fulvio Alfarano, quale Presidente della ASD RACALE;

3. la ASD RACALE;

per rispondere

“.........il primo, della violazione dell'art.30 comma 2° dello Statuto Federale e dell'art.15 del Codice di

Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto al vincolo di giustizia sportiva, promuovendo azioni nei

confronti di un altro tesserato, nella fattispecie il Presidente della ASD RACALE, Sig.Fulvio Alfarano, in

sede di giustizia ordinaria penale;

- il secondo della violazione di cui all'art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per aver

offeso e minacciato un altro tesserato, nella fattispecie l'allenatore Sig. Francesco Carbone, con la

condotta sopra descritta nella parte motiva; e per aver prodotto, nel giudizio arbitrale pendente con

l'allenatore Sig. Francesco Carbone, dei documenti di cui viene disconosciuta la veridicità del contenuto

e l'autenticità delle firme ivi apposte, asseritamente riconducibili al sig. Francesco Carbone, senza aver

adottato alcuna cautela e/o istanza diretta alla verificazione di quanto contestato dal sig. Carbone;

- la società, infine, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1°, per le violazioni

addebitate al proprio presidente....” (testuale).

FATTO

Con nota del 10/4/2008 (prot. n.2 2/78/80) il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. trasmetteva alla Procura

Federale della FIGC gli atti esistenti presso quel Collegio relativi alla vertenza instaurata dall'allenatore

Francesco Carbone, nei confronti dell'ASD Racale, al fine di accertare – con particolare riguardo - “......la

veridicità delle firme sulle ricevute prodotte dalla società e contestate dall'allenatore.....” (testuale).

Disposte e concluse le relative indagini, il Procuratore Federale deferiva – con la succitata nota del

20/2/09 il sig. Francesco Carbone, il sig. Fulvio Alfarano e l'ASD Racale (già ASD Casarano), affinchè

rispondessero delle violazioni innanzi riportate testualmente.

Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 15/4 – 4/5/09, la

Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate e del

Procuratore Federale, per l'udienza del giorno 11 maggio 2009 – alla quale comparivano:

- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale;

- il sig. Francesco Carbone assistito dall'avv. Viviana D'Amico;

- il sig. Fulvio Alfarano assistito dall'avv. Lazzaro Contini;

- il sig. Pasquale Cariello, rappresentate degli arbitri.

Dopo aver dato atto delle Memorie difensive fatte pervenire dal prof. Carbone (il 4/5/09), e dal sig. Fulvio

Alfarano (il 28/4/09); le parti deferite ed i loro difensori venivano dal Presidente invitati ad illustrare le loro

rispettive tesi difensive.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l'avv. Mormando per la Procura

Federale, il quale dopo ampia e minuziosa trattazione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e

quindi infliggersi le seguenti punizioni sportive:

- al prof. Francesco Carbone la squalifica di mesi 8 e l'ammenda di €.1.000,00;

- al sig. Fulvio Alfarano la inibizione di mesi 6 e l'ammenda di €.1.000,00;

- alla ASD RACALE €.1.000,00 di ammenda.

L'avv. Viviana D'Amico per il prof. Carbone replicava alle tesi accusatorie della Procura Federale

chiedendo, dopo ampia ed esauriente discussione, la totale assoluzione del suo rappresentato e difeso.

Ad analoghe conclusioni (ma con motivazioni diverse) perveniva – dopo ampia ed esauriente

prospettazione – l'avv. Lazzaro Contini nell'interesse del sig. Fulvio Alfarano e dell'ASD Racale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti acquisiti al procedimento, la Commissione ritiene non condivisibili e non fondate le

eccezioni preliminari e di merito sollevate dai deferiti sig.ri Carbone ed Alfarano.

Esse vanno pertanto respinte, sulla base delle osservazioni che seguono.

1) Sostengono il prof. Carbone ed il suo difensore avv. Viviana D'Amico, che:

1.a) in via preliminare vi è carenza di correlazione fra i fatti occorsi e la contestata violazione dell'art.30

comma 2° dello Statuto Federale “......non rientrando la specie “de qua” nell'ambito della violazione

contestata ed in particolare perchè non vi è alcun provvedimento a cui il prof. Carbone non si sia attenuto

…..” (testuale);

1.b) in via subordinata è errata la valutazione “....dell'atto compiuto dal prof. Carbone che non rientra nella

violazione contestata, dovendosi ritenere del tutto avulsa dall'ambito sportivo ….” (testuale);

2) Le tesi difensive succitate (indubbiamente perspicaci e suggestive ma ininfluenti), si appalesano

infondate e non meritevoli di accoglimento.

2.1) Se infatti è vero che, per quanto attiene all'eccezione pregiudiziale sub 1.a che precede, la Procura

Federale, ha fatto richiamo alla violazione dell'art.30 comma 2° dello Statuto Federale (che disciplina

l'accettazione da parte dei tesserati della “...piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento

adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati....”); è però altrettanto vero che ampia, chiara ed

inequivocabile è la motivazione posta a fondamento della contestata violazione, che rende evidente “ictu

oculi” il refuso dattilografico relativo al richiamo della norma violata (art.30 “comma 2°” anzicchè

“comma 4°” dello Statuto Federale); refuso che, per ciò stesso, è inidoneo ad inficiare di invalidità l'atto di

contestazione ed il deferimento promosso dalla Procura Federale che deve pertanto ritenersi valido,

legittimo ed efficace.

2.2) Del pari infondata si appalesa anche la tesi difensiva di merito (innanzi richiamata sub 1.b) secondo

cui “....l'intenzione della scrivente (Francesco Carbone n.d.r.) nell'attivare la Procura della Repubblica

….(omissis) …...era quella di ottenere protezione e tutela imminente per la propria persona e

successivamente la punizione del colpevole ai sensi di legge …..” (testuale da pag.5 delle “Memorie

Difensive” inviate alla C.D.T.P. Il 28/4/09, pervenute c/o C.R.P. Il 4/5/2009).

E' dunque evidente che, con tale affermazioni, se per un verso ha prevalso lo stato emotivo personale del

Carbone di voler tutelare innanzitutto la propria persona e la propria integrità fisica (ritenuta seriamente

minacciata); per altro verso può affermarsi che un tale stato emotivo non può assurgere a dignità di

esimente della indubbia violazione della c.d. “clausola compromissoria”, che lo stesso Carbone ha

esplicitamente dichiarato di conoscere perfettamente e di aver consapevolmente voluto violare,

affermando testualmente che: “............ero consapevole della clausola compromissoria che mi legava

alla Federazione, ma in quel momento pensando al male che mi poteva essere cagionato da un

momento all'altro dal sig. Alfarano, pensai bene di chiedere una protezione imminente.....” (testuale da

pag.3/4 – ibidem).

2.3) Va dunque affermata la responsabilità del sig. Francesco Carbone al quale per le ragioni succitate

vanno indubbiamente riconosciute ed applicate le attenuanti generiche (da applicarsi in relazione al

minimo edittale di cui all'art. 15 lett. b del CGS) così pervenendo alla punizione della sanzione a mesi

quattro di squalifica come da dispositivo.

3) Passando poi all'esame delle violazioni contestate all'altro deferito, va rilevato che hanno sostenuto

con vigore, il sig. Fulvio Alfarano ed il suo difensore avv. Lazzaro Contini (anche nell'interesse dell'ASD

Racale già ASD Casarano) che non può affermarsi la responsabilità di cui agli addebiti mossi dalla

Procura Federale, attesa la carenza di prove sia relative alle espressioni minacciose (che l'Alfarano

avrebbe rivolto al prof. Carbone, nel corso della telefonata intercorsa fra i due il 31/5/07); sia quelle

relative alla apocrifità delle firme (apposte in calce alle tre ricevute del 18/8/2006, del 2/12/06 e del

25/1/07 a nome di Francesco Carbone da questi sempre, reiteratamente e fermamente disconosciute).

La tesi non può essere condivisa perchè smentita dall'esame logico e conseguenziale della

documentazione acquisita al presente procedimento.

Va innanzitutto dato atto che l'Alfarano non solo non nega, ma afferma e riconosce di aver effettuato il

31/5/07 la telefonata (oggetto d'esame in questa sede) ma anche di averla effettuata con estrema

indignazione “........senza alcun intento ingiurioso e minaccioso anche perchè mi limitai a rimarcare al

prof. Carbone che il suo comportamento non era stato corretto nei miei confronti in quanto bene avrebbe

fatto a consultarmi subito......” (testuale dal verbale della riunione dell'11/5/09 dinanzi alla C.D.T.P.).

Ha poi aggiunto l'Alfarano che: “...............delle iniziative prese dal professor Carbone , avevo avuto

notizia dai calciatori; dico meglio avevo appreso dai calciatori della mia squadra che il professor

Carbone stava per intraprendere delle iniziative ufficiali e formali per ottenere un saldo che ho sempre

ritenuto non dovuto; di qui la telefonata che non nego di aver fatto ma che aveva solo ed esclusivamente

i contenuti innanzi precisati ….” (testualmente – ibidem).

La evidente contradditorietà delle succitate affermazioni negano ogni loro possibile credibilità.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, è risultato pacifico ed incontrovertibile che il

sig. Alfarano, con la telefonata più volte citata, assunse nei confronti del sig. Carbone un contegno non

solo “indignato” ma anche “minaccioso”; del tutto ingiustificato ed inconciliabile con chi – come l'Alfarano

– fosse in possesso di ricevute (con sottoscrizioni “autentiche”) relative a versamenti da lui già effettuati

in date precedenti e più precisamente il 7/8/2006, il 7/11/2006 ed il 7/1/2007.

Del tutto incomprensibile si appalesa infatti la telefonata effettuata dall'Alfarano (ed ancor più i toni ed i

contenuti di essa) se fossero state vere ed autentiche le ricevute di pagamento delle quali lo stesso

Alfarano assume di essere venuto in possesso in epoca precedente alla telefonata, che lo avrebbero

tenuto al riparo da qualsivoglia pretesa del Carbone.

Va infatti evidenziato e rimarcato che la telefonata più volte citata, per ammissione esplicita dello stesso

Alfarano non fu fatta da lui per rammentare al suo interlocutore telefonico l'esistenza delle ricevute a

saldo in precedenza rilasciatagli; ma per rimproverargli le “iniziative ufficiali e formali che il prof. Carbone

stava per intraprendere” e per il suo “comportamento non corretto nei miei confronti in quanto bene

avrebbe fatto a consultarmi subito....” (sic!).

Contraddizioni in termini logici – prima ancora che probatori e processuali -, che fanno ritenere inesistenti

e mai rilasciate (quindi anche apocrife nelle sottoscrizioni) le ricevute innanzi menzionate del 7/8/2006,

del 7/11/2006 e del 7/1/2007 e sicuramente minacciosi i toni ed i contenuti della telefonata del 31/5/07,

per impedire azioni verosimilmente fondate.

Va quindi affermata la responsabilità del sig. Fulvio Alfarano che va adeguatamente punito con la

sanzione dell'inibizione per la durata di mesi sei.

Attesa, conseguentemente, la responsabilità diretta dell'ASD Racale (già ASD Casarano) dell'operato

del suo Presidente sig. Fulvio Alfarano (art.4 n.1 CGS), adeguata si appalesa l'applicazione della

sanzione dell'ammenda di €.1.000,00.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia delibera infliggersi:

- al sig. Francesco Carbone la squalifica di mesi quattro;

- al sig., Fulvio Alfarano presidente dell'ASD Racale (già Casarano) la inibizione di mesi sei;

- all'ASD Racale (già Casarano) l'ammenda di €.1.000,00.

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