COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento instaurato d
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
instaurato dalla Procura Federale con nota del 20/2/2009 (prot. n.4763/1327 – pf 07-08/GT/dl) nei
confronti di:
1. Francesco Carbone, già allenatore della ASD RACALE;
2. Fulvio Alfarano, quale Presidente della ASD RACALE;
3. la ASD RACALE;
per rispondere
“.........il primo, della violazione dell'art.30 comma 2° dello Statuto Federale e dell'art.15 del Codice di
Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto al vincolo di giustizia sportiva, promuovendo azioni nei
confronti di un altro tesserato, nella fattispecie il Presidente della ASD RACALE, Sig.Fulvio Alfarano, in
sede di giustizia ordinaria penale;
- il secondo della violazione di cui all'art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per aver
offeso e minacciato un altro tesserato, nella fattispecie l'allenatore Sig. Francesco Carbone, con la
condotta sopra descritta nella parte motiva; e per aver prodotto, nel giudizio arbitrale pendente con
l'allenatore Sig. Francesco Carbone, dei documenti di cui viene disconosciuta la veridicità del contenuto
e l'autenticità delle firme ivi apposte, asseritamente riconducibili al sig. Francesco Carbone, senza aver
adottato alcuna cautela e/o istanza diretta alla verificazione di quanto contestato dal sig. Carbone;
- la società, infine, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1°, per le violazioni
addebitate al proprio presidente....” (testuale).
FATTO
Con nota del 10/4/2008 (prot. n.2 2/78/80) il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. trasmetteva alla Procura
Federale della FIGC gli atti esistenti presso quel Collegio relativi alla vertenza instaurata dall'allenatore
Francesco Carbone, nei confronti dell'ASD Racale, al fine di accertare – con particolare riguardo - “......la
veridicità delle firme sulle ricevute prodotte dalla società e contestate dall'allenatore.....” (testuale).
Disposte e concluse le relative indagini, il Procuratore Federale deferiva – con la succitata nota del
20/2/09 il sig. Francesco Carbone, il sig. Fulvio Alfarano e l'ASD Racale (già ASD Casarano), affinchè
rispondessero delle violazioni innanzi riportate testualmente.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 15/4 – 4/5/09, la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate e del
Procuratore Federale, per l'udienza del giorno 11 maggio 2009 – alla quale comparivano:
- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale;
- il sig. Francesco Carbone assistito dall'avv. Viviana D'Amico;
- il sig. Fulvio Alfarano assistito dall'avv. Lazzaro Contini;
- il sig. Pasquale Cariello, rappresentate degli arbitri.
Dopo aver dato atto delle Memorie difensive fatte pervenire dal prof. Carbone (il 4/5/09), e dal sig. Fulvio
Alfarano (il 28/4/09); le parti deferite ed i loro difensori venivano dal Presidente invitati ad illustrare le loro
rispettive tesi difensive.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l'avv. Mormando per la Procura
Federale, il quale dopo ampia e minuziosa trattazione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e
quindi infliggersi le seguenti punizioni sportive:
- al prof. Francesco Carbone la squalifica di mesi 8 e l'ammenda di €.1.000,00;
- al sig. Fulvio Alfarano la inibizione di mesi 6 e l'ammenda di €.1.000,00;
- alla ASD RACALE €.1.000,00 di ammenda.
L'avv. Viviana D'Amico per il prof. Carbone replicava alle tesi accusatorie della Procura Federale
chiedendo, dopo ampia ed esauriente discussione, la totale assoluzione del suo rappresentato e difeso.
Ad analoghe conclusioni (ma con motivazioni diverse) perveniva – dopo ampia ed esauriente
prospettazione – l'avv. Lazzaro Contini nell'interesse del sig. Fulvio Alfarano e dell'ASD Racale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti acquisiti al procedimento, la Commissione ritiene non condivisibili e non fondate le
eccezioni preliminari e di merito sollevate dai deferiti sig.ri Carbone ed Alfarano.
Esse vanno pertanto respinte, sulla base delle osservazioni che seguono.
1) Sostengono il prof. Carbone ed il suo difensore avv. Viviana D'Amico, che:
1.a) in via preliminare vi è carenza di correlazione fra i fatti occorsi e la contestata violazione dell'art.30
comma 2° dello Statuto Federale “......non rientrando la specie “de qua” nell'ambito della violazione
contestata ed in particolare perchè non vi è alcun provvedimento a cui il prof. Carbone non si sia attenuto
…..” (testuale);
1.b) in via subordinata è errata la valutazione “....dell'atto compiuto dal prof. Carbone che non rientra nella
violazione contestata, dovendosi ritenere del tutto avulsa dall'ambito sportivo ….” (testuale);
2) Le tesi difensive succitate (indubbiamente perspicaci e suggestive ma ininfluenti), si appalesano
infondate e non meritevoli di accoglimento.
2.1) Se infatti è vero che, per quanto attiene all'eccezione pregiudiziale sub 1.a che precede, la Procura
Federale, ha fatto richiamo alla violazione dell'art.30 comma 2° dello Statuto Federale (che disciplina
l'accettazione da parte dei tesserati della “...piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento
adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati....”); è però altrettanto vero che ampia, chiara ed
inequivocabile è la motivazione posta a fondamento della contestata violazione, che rende evidente “ictu
oculi” il refuso dattilografico relativo al richiamo della norma violata (art.30 “comma 2°” anzicchè
“comma 4°” dello Statuto Federale); refuso che, per ciò stesso, è inidoneo ad inficiare di invalidità l'atto di
contestazione ed il deferimento promosso dalla Procura Federale che deve pertanto ritenersi valido,
legittimo ed efficace.
2.2) Del pari infondata si appalesa anche la tesi difensiva di merito (innanzi richiamata sub 1.b) secondo
cui “....l'intenzione della scrivente (Francesco Carbone n.d.r.) nell'attivare la Procura della Repubblica
….(omissis) …...era quella di ottenere protezione e tutela imminente per la propria persona e
successivamente la punizione del colpevole ai sensi di legge …..” (testuale da pag.5 delle “Memorie
Difensive” inviate alla C.D.T.P. Il 28/4/09, pervenute c/o C.R.P. Il 4/5/2009).
E' dunque evidente che, con tale affermazioni, se per un verso ha prevalso lo stato emotivo personale del
Carbone di voler tutelare innanzitutto la propria persona e la propria integrità fisica (ritenuta seriamente
minacciata); per altro verso può affermarsi che un tale stato emotivo non può assurgere a dignità di
esimente della indubbia violazione della c.d. “clausola compromissoria”, che lo stesso Carbone ha
esplicitamente dichiarato di conoscere perfettamente e di aver consapevolmente voluto violare,
affermando testualmente che: “............ero consapevole della clausola compromissoria che mi legava
alla Federazione, ma in quel momento pensando al male che mi poteva essere cagionato da un
momento all'altro dal sig. Alfarano, pensai bene di chiedere una protezione imminente.....” (testuale da
pag.3/4 – ibidem).
2.3) Va dunque affermata la responsabilità del sig. Francesco Carbone al quale per le ragioni succitate
vanno indubbiamente riconosciute ed applicate le attenuanti generiche (da applicarsi in relazione al
minimo edittale di cui all'art. 15 lett. b del CGS) così pervenendo alla punizione della sanzione a mesi
quattro di squalifica come da dispositivo.
3) Passando poi all'esame delle violazioni contestate all'altro deferito, va rilevato che hanno sostenuto
con vigore, il sig. Fulvio Alfarano ed il suo difensore avv. Lazzaro Contini (anche nell'interesse dell'ASD
Racale già ASD Casarano) che non può affermarsi la responsabilità di cui agli addebiti mossi dalla
Procura Federale, attesa la carenza di prove sia relative alle espressioni minacciose (che l'Alfarano
avrebbe rivolto al prof. Carbone, nel corso della telefonata intercorsa fra i due il 31/5/07); sia quelle
relative alla apocrifità delle firme (apposte in calce alle tre ricevute del 18/8/2006, del 2/12/06 e del
25/1/07 a nome di Francesco Carbone da questi sempre, reiteratamente e fermamente disconosciute).
La tesi non può essere condivisa perchè smentita dall'esame logico e conseguenziale della
documentazione acquisita al presente procedimento.
Va innanzitutto dato atto che l'Alfarano non solo non nega, ma afferma e riconosce di aver effettuato il
31/5/07 la telefonata (oggetto d'esame in questa sede) ma anche di averla effettuata con estrema
indignazione “........senza alcun intento ingiurioso e minaccioso anche perchè mi limitai a rimarcare al
prof. Carbone che il suo comportamento non era stato corretto nei miei confronti in quanto bene avrebbe
fatto a consultarmi subito......” (testuale dal verbale della riunione dell'11/5/09 dinanzi alla C.D.T.P.).
Ha poi aggiunto l'Alfarano che: “...............delle iniziative prese dal professor Carbone , avevo avuto
notizia dai calciatori; dico meglio avevo appreso dai calciatori della mia squadra che il professor
Carbone stava per intraprendere delle iniziative ufficiali e formali per ottenere un saldo che ho sempre
ritenuto non dovuto; di qui la telefonata che non nego di aver fatto ma che aveva solo ed esclusivamente
i contenuti innanzi precisati ….” (testualmente – ibidem).
La evidente contradditorietà delle succitate affermazioni negano ogni loro possibile credibilità.
Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, è risultato pacifico ed incontrovertibile che il
sig. Alfarano, con la telefonata più volte citata, assunse nei confronti del sig. Carbone un contegno non
solo “indignato” ma anche “minaccioso”; del tutto ingiustificato ed inconciliabile con chi – come l'Alfarano
– fosse in possesso di ricevute (con sottoscrizioni “autentiche”) relative a versamenti da lui già effettuati
in date precedenti e più precisamente il 7/8/2006, il 7/11/2006 ed il 7/1/2007.
Del tutto incomprensibile si appalesa infatti la telefonata effettuata dall'Alfarano (ed ancor più i toni ed i
contenuti di essa) se fossero state vere ed autentiche le ricevute di pagamento delle quali lo stesso
Alfarano assume di essere venuto in possesso in epoca precedente alla telefonata, che lo avrebbero
tenuto al riparo da qualsivoglia pretesa del Carbone.
Va infatti evidenziato e rimarcato che la telefonata più volte citata, per ammissione esplicita dello stesso
Alfarano non fu fatta da lui per rammentare al suo interlocutore telefonico l'esistenza delle ricevute a
saldo in precedenza rilasciatagli; ma per rimproverargli le “iniziative ufficiali e formali che il prof. Carbone
stava per intraprendere” e per il suo “comportamento non corretto nei miei confronti in quanto bene
avrebbe fatto a consultarmi subito....” (sic!).
Contraddizioni in termini logici – prima ancora che probatori e processuali -, che fanno ritenere inesistenti
e mai rilasciate (quindi anche apocrife nelle sottoscrizioni) le ricevute innanzi menzionate del 7/8/2006,
del 7/11/2006 e del 7/1/2007 e sicuramente minacciosi i toni ed i contenuti della telefonata del 31/5/07,
per impedire azioni verosimilmente fondate.
Va quindi affermata la responsabilità del sig. Fulvio Alfarano che va adeguatamente punito con la
sanzione dell'inibizione per la durata di mesi sei.
Attesa, conseguentemente, la responsabilità diretta dell'ASD Racale (già ASD Casarano) dell'operato
del suo Presidente sig. Fulvio Alfarano (art.4 n.1 CGS), adeguata si appalesa l'applicazione della
sanzione dell'ammenda di €.1.000,00.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia delibera infliggersi:
- al sig. Francesco Carbone la squalifica di mesi quattro;
- al sig., Fulvio Alfarano presidente dell'ASD Racale (già Casarano) la inibizione di mesi sei;
- all'ASD Racale (già Casarano) l'ammenda di €.1.000,00.