COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento instaura

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

nel procedimento

instaurato dalla Procura Federale con nota del 23/2/2009 (prot. n.4814/1373/pf 07/08/AM/ma) nei

confronti del sig.Massimo CORATELLA, arbitro fuori quadro associato alla sezione A.I.A. di Bari, per

rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 40 commi 1

e 3 lettera b) del Regolamento dell'AIA, secondo i quali gli arbitri sono obbligati a tenere rapporti verbali ed

epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti.

FATTO

Con la nota succitata del 23/2/09 il Procuratore Federale Vicario della FIGC, deferiva a questa

Commissione il sig. Massimo Coratella affinchè rispondesse delle violazioni innanzi citate, così come

segnalate dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna (con nota del 22/2/08) in

relazione alla disputa della gara Catania – Bari disputata a Belpasso (CT), valevole per il X° Torneo

Nazionale di calcio dei dottori commercialisti, organizzato dal Comitato Regionale Emilia Romagna.

Secondo quel Giudice, infatti, al termine dell'incontro anzidetto, il sig. Massimo Coratella, (arbitro fuori

quadro a disposizione dell'organo Tecnico Provinciale della sezione A.I.A. di Bari - matr.6015311- per

l'occasione calciatore della squadra dei dottori commercialisti di Bari), si sarebbe rivolto all'arbitro della

gara dicendogli: “vergognati sei scandaloso, io sono un osservatore. Ora mi faccio dire il Tuo nome e

parlo con il Tuo Presidente. Se mi capitavi in Puglia Ti rovinavo – vattene che fai una figura migliore”.

Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, questa Commissione, con lettera

racc. a.r. del 15/4 – 4/5/09 disponeva la convocazione del sig. Coratella e della Procura Federale per

l'udienza del giorno 11.5.09, alla quale comparivano:

- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale;

- ed il sig. Massimo Coratella

- il sig. Pasquale Cariello, rappresentante degli arbitri.

Data lettura degli addebiti mossi dalla Procura Federale, il sig. Coratella dichiarava di non aver mai avuto

intenzione di offendere l'arbitro, ma di essere stato equivocato allorchè gli aveva consigliato si rientrare in

sede e di non insistere nelle sue affermazioni di natura tecnico – regolamentare, non corrette.

Chiedeva pertanto di essere mandato assolto da ogni addebito.

Prendeva poi la parola l'avv. Mormando per la Procura Federale, il quale dopo breve discussione

concludeva chiedendo per il sig. Massimo Coratella la punizione sportiva della inibizione di mesi due.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che pur potendosi – in linea di principio – accreditare la tesi difensiva

dell'equivoco, prospettata dal deferito; comunque ed in ogni caso evidente si appalesa – nel

comportamento assunto dal sig. Coratella -, la violazione ai principi di colleganza e di rispetto dei ruoli

istituzionali ricoperti, a cui gli arbitri sono tenuti ai sensi dell'art.40 commi 1) e 3) lett.b) del regolamento

A.I.A.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia

DELIBERA

affermarsi la responsabilità del sig. Massimo Coratella e per l'effetto infliggergli la punizione sportiva della

inibizione di mesi uno.

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