COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Deferimento dei calciatori Palomba Giorgio, Frati Riccardo, Rossi Samu

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009

Delibere della Commissione Disciplinare

Prot. n. 66 - Deferimento dei calciatori Palomba Giorgio, Frati Riccardo, Rossi Samuele, Massa Michele, Sansone Paolo, Isola Luca, Sansone Michele, Orsi Nicolò, Olivari Cristiano e Zurita Robert, tesserati per l'A.C. Sammargheritese e dei signori Godani Renzo e Godani Giovanni, tesserati per l'A.C. Corte '82, per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. e dell'A.C. Corte '82 per responsabilità oggettiva.

Con atto datato 13 Marzo 2009, il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare i calciatori in epigrafe elencati, tutti tesserati per l’A.C. Sammargheritese, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. per aver partecipato, nelle file dell’A.C. Corte ’82, al Torneo Fondazione Genoa 1893 svoltosi nei giorni 12 e 14 giugno 2008 pur essendo in costanza di tesseramento con l’A.C. Sammargeritese. Ai calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert si imputa altresì la violazione dell’obbligo di presentarsi per l’audizione dinnanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante fossero stati regolarmente invitati in due distinte occasioni. Con lo stesso atto sono stati deferiti anche:

Godani Renzo – per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. - per aver impiegato nella A.C. Corte ‘82 da lui stesso allenata, nel corso del Torneo Fondazione Genoa, giovani calciatori in costanza di tesseramento con altra società e per aver utilizzato nella compilazione e redazione delle distinte di gioco, nomi di calciatori effettivamente tesserati per l’A.C. Corte ’82, assegnando apocrifamente gli stessi ai giovani calciatori in posizione irregolare, onde poterli schierare nel torneo “de quo”.Godani Giovanni, dirigente accompagnatore della A.C. Corte ‘82 – per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. – per aver concorso col signor Godani Renzo alla compilazione ed alla redazione apocrifa delle distinte di gara relative alla A.C. Corte ‘82.La società A.C. Corte ’82 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma due C.G.S.

All’odierna riunione è intervenuto il rappresentante della Procura Federale, avv. Marco Stefanini, che ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti proponendo le seguenti sanzioni:

Calciatori Palomba Giorgio, Sansone Paolo, Isola Luca, Sansone Michele e Orsi Nicolò: squalifica per una giornata.

Calciatori Frati Riccardo, Rossi Samuele e Massa Michele, squalifica per due giornate.

Calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert. Squalifica per quattro giornate.

Godani Renzo: inibizione mesi sei.

Godani Giovanni: inibizione mesi quattro.

Società Corte ’82: ammenda € 1000 (mille).

In difesa dei deferiti e dell’A.C. Corte ’82 è intervenuto l’avv. Andrea Lenzo che, rifacendosi alla memoria difensiva depositata, ha chiesto il proscioglimento della società e dei suoi assistiti.

Sono presenti all’udienza anche il signor Godani Renzo e la madre del calciatore minore Frati Riccardo.

Esaminati gli atti e letta la corposa relazione del collaboratore della Procura Federale la Commissione Disciplinare, in fase istruttoria del procedimento, ha accertato presso l’ufficio preposto alla concessione dei nulla osta per i vari tornei post attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico che il Torneo Fondazione Genoa 1893, svoltosi nelle date più sopra riportate, non è tra quelli autorizzati dalla FIGC.

Tale mancanza di ufficialità, induce a considerare il torneo una semplice forma di allenamento o, secondo quanto si desume dagli atti, una passerella espositiva di giovani calciatori speranzosi di essere notati dagli osservatori delle grandi società calcistiche e quindi di essere ammessi alle loro scuole calcio, ed impedisce di considerare come violazioni, nei termini accusatori proposti dall’Organo requirente, quelle addossate ai soggetti deferiti. 

Fa eccezione l’accusa ai calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert, di non essersi presentati per ben due volte alle convocazioni dell’inquirente e che sono perciò passibili di sanzione.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il deferimento di tutti i deferiti, nei termini accusatori proposti dalla Procura Federale, tranne quello dei calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert ai quali infligge, per il comportamento sopra evidenziato, la squalifica per una giornata di gara.

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