COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 – Reclamo A.C. Bolanese avverso la sanzione della punizione sportiva nella gara

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009

Delibere della Commissione Disciplinare

Prot. n. 76 - Reclamo A.C. Bolanese avverso la sanzione della punizione sportiva nella gara del Campionato di Seconda Categoria Arsenalspezia - Bolanese del 5 aprile 2009 ed avverso l'ammenda di € 500.

C.U. n. 48 del 9.4.2009 Delegazione Provinciale di La Spezia.

Avverso i provvedimenti disciplinari in epigrafe riportati, l’A.C. Bolanese propone circostanziato reclamo, nel quale richiede l’annullamento delle due sanzioni, accusando l’arbitro di aver riportato i fatti in maniera non veritiera.

Presa visione degli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare rileva che il giudice sportivo ha assunto le sue decisioni sulla base di un supplemento da lui stesso richiesto nel quale l’arbitro contraddice il primo rapporto (ove aveva riferito di aver sospeso la gara al 22° del secondo tempo non essendovi più le condizioni a causa di una rissa collettiva) affermando di aver posto fine anticipatamente all’incontro per la mancanza, in campo, del numero legale dei giocatori della soc. Bolanese.

Osserva la Commissione Disciplinare che, coerentemente con l’indirizzo generale costantemente seguito da questo giudicante, i supplementi richiesti dai Giudici Sportivi, per avere una valenza processuale, non possono stravolgere il primo rapporto con fatti nuovi ma esclusivamente portarvi chiarimenti. Detto questo è palese che, nel caso di specie, il giudizio debba esclusivamente scaturire da quanto originariamente riportato sul primo rapporto, laddove l’arbitro riferisce d’aver sospeso la gara a causa di una rissa.

Ciò premesso occorre però verificare se l’arbitro, ponendo fine anticipata alla gara, abbia agito secondo le norme. La risposta è negativa.

Il direttore di gara non correva, infatti, pericolo alcuno, non essendo stato minacciato né attorniato dai calciatori talché avrebbe dovuto tentare di riportare la calma, usando i mezzi che il regolamento di gioco mette a sua disposizione, per esempio il richiamo dei capitani e l’uso formale dei cartellini. Ciò non essendo avvenuto, porta alla inevitabile conclusione che il porre fine anticipata alla gara fu una decisione malamente assunta.

Per questi motivi, in riforma delle impugnate decisioni, la Commissione Disciplinare, visto l’art. 17 punto 4 lett. C) C.G.S., delibera di annullare la sanzione della punizione sportiva irrogata a carico dell’A.C. Bolanese e dispone la ripetizione della gara Arsenalspezia – Bolanese.

Delibera di ridurre la sanzione dell’ammenda da € 500 a € 200 cosi equiparandola a quella comminata alla squadra avversaria.

Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.

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