COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 11/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 90 – Reclamo U.S. Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore Mirko

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 81 del 11/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 90 - Reclamo U.S. Pontelungo 1949 avverso la squalifica del calciatore Mirko Ferrari per otto giornate. Gara Pontelungo - Mallare del 17 maggio 2009 Seconda Categoria play out.

C.U. n. 51 del 21 maggio 2009 D.P. Savona.

Il G.S. della Delegazione Provinciale di Savona sanzionava il calciatore Mirko Ferrari dell’U.S. Pontelungo con la squalifica per otto giornate.

 il calciatore era stato espulso per aver bestemmiato e insultato l’arbitro e quindi, alla formalizzazione del provvedimento, per aver tentato di colpirlo al volto.

Contro tale provvedimento è insorta l’U.S. Pontelungo che, con circostanziato reclamo chiede la riduzione della squalifica, perché il Ferrari, mentre s’era reso responsabile di aver bestemmiato ed insultato l’arbitro, non aveva tentato di colpirlo, ma, nel frangente, v’era stato un “faccia a faccia” tra il d.g. e il calciatore che subito dopo raggiungeva tranquillamente lo spogliatoio.

Letti gli atti, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come dalla laconica descrizione del tentativo di colpirlo al volto, l’arbitro ometta i particolari inerenti alla dinamica del fatto precisando solo d’aver evitato che l’azione si compisse indietreggiando prontamente.  Ciò porta alla conclusione che se si fosse trattato d’un pugno o di uno schiaffo sarebbe stato impossibile, vista la velocità di esecuzione dei colpi, schivarli indietreggiando.

Va quindi retrocesso il fatto da tentativo d’aggressione a comportamento aggressivo con conseguente riduzione della squalifica del calciatore da otto a sei giornate.

In tal senso la Commissione Disciplinare delibera disponendo il riaccredito della tassa addebitata in conto.

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