COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.142 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.4.1.  A.S.D. MONTECILFO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato Ufficiale n.142 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

5.4.1.  A.S.D. MONTECILFONE – Avverso Squalifica Calciatore – Provv. G.S.T. –  C.U. n. 139

(Gara Montecilfone – Divinus S. Giacomo del 10.05.2009 – Campionato 2^ categoria Girone D – 15^ Ritorno)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Montecilfone e visto il referto di gara, osserva quanto segue. Il ricorso può essere accolto perché dalla documentazione in atti risulta che la condotta tenuta dal calciatore Colonna Nicola, seppure da sanzionare, non risulta particolarmente voluta, ma appare come una reazione ad una situazione di gioco.

Il fatto che, come espressamente riportato dal direttore di gara, l’azione posta in essere non ha avuto alcun effetto sull’avversario e né ha generato alcuna reazione da parte di questi, porta questa C.D. a ridurre la squalifica del suddetto calciatore.

P.Q.M.

delibera di ridurre la squalifica del calciatore Colonna Nicola a due giornate di gara.

Nulla per la tassa non versata.

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